Responsabilità erariale dell’agente della riscossione per prescrizione dei crediti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 178 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’agente della riscossione risponde a titolo di colpa grave per il danno da perdita di entrata conseguente alla prescrizione dei crediti tributari, quando l’omessa o irregolare notificazione delle cartelle e l’omessa adozione di atti interruttivi siano frutto di trascuratezza dei doveri inerenti alla funzione. La limitazione di responsabilità alle sole ipotesi dolose di cui al comma 529 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, richiamato dal D. Lgs. n. 110/2024, opera solo per gli adempimenti posti in essere dalla data di entrata in vigore di tale decreto; le condotte anteriori restano punibili a titolo di colpa grave. I meccanismi di manleva previsti dal comma 3 dell’art. 76 del D. L. n. 73/2021 a favore di ADER non escludono la configurabilità del danno erariale, operando nella sola fase esecutiva e presupponendo la verifica dei rapporti di dare e avere tra l’agente e la Regione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale successore a titolo universale della società di riscossione, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per euro 83.305,17. La contestazione riguarda la gestione di una pluralità di cartelle esattoriali relative a una contribuente, che sarebbero cadute in prescrizione per notifiche irregolari o per l’omessa adozione di atti interruttivi.

Il danno è stato ripartito tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione siciliana e Ministero dell’Interno. La convenuta ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di interesse ad agire, in forza della normativa sopravvenuta sulla responsabilità limitata ai casi di dolo e dei meccanismi di manleva previsti per il subentro.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione fondata sul D. Lgs. n. 110/2024. Il comma 10 dell’art. 6, letto insieme al comma 2, lettera b), del medesimo articolo, individua tre distinte cornici temporali: per le iniziative avviate dall’8 agosto 2024 e per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024; per le condotte anteriori al 7 agosto 2024; per le quote affidate dal 1° gennaio 2025. Poiché le attività contestate risalgono a epoca di gran lunga antecedente, non opera alcuna limitazione alle sole fattispecie dolose e resta fermo il regime ordinario della responsabilità amministrativo-contabile.

Analogamente infondata è l’eccezione relativa all’art. 76 del D. L. n. 73/2021. La Corte ribadisce che i meccanismi di manleva sono limitati alla fase esecutiva e non incidono sulla configurabilità del danno. Il principio, già affermato dalla giurisprudenza contabile, è quello della complementarietà dei rimedi: la pronuncia di condanna costituisce una delle poste da considerare nella regolazione definitiva dei rapporti tra agente e Regione. Escludere la domanda produrrebbe uno sbilanciamento tra i due enti, non potendosi computare il debito derivante dall’obbligazione risarcitoria.

Nel merito, la Corte esclude che il dictum del giudice tributario abbia carattere di pregiudizialità in senso tecnico. Il passaggio in giudicato segna il momento in cui il danno diviene certo, attuale e concreto, ma la condotta dell’agente è ricostruita autonomamente. La Corte ravvisa una gestione improntata ad assoluta trascuratezza dei doveri di riscossione, rilevante per la mancata prova della notificazione di alcune cartelle e per la nullità del procedimento notificatorio del preavviso di fermo, per il quale è ritenuto necessario l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito, come affermato da Cass. Sezioni Unite n. 10012 del 2021.

Viene censurata anche la gestione del contenzioso tributario: le argomentazioni difensive avrebbero potuto essere spese in primo grado o come motivi di appello e sono rimaste confinate in memorie generiche. Quanto alla cartella per cui la notifica risale al periodo antecedente la Corte cost. n. 258 del 2012, la Corte rigetta la domanda, non emergendo alcuna violazione di legge nell’attività di recupero. Rigetta pure la pretesa sulla cartella già annullata d’ufficio, per euro 265,46, poiché il credito era in ogni caso non recuperabile.

La domanda è accolta per euro 62.461,70, oltre rivalutazione e interessi, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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