Rigetto ricorso pensionistico per adeguamento contrattuale e spese compensate per silenzio INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 159 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato adeguamento del trattamento pensionistico agli incrementi contrattuali successivi alla cessazione dal servizio non sussiste quando l’istituto previdenziale provvede alla riliquidazione della pensione e l’importo erogato, calcolato con la perequazione, risulta superiore a quello dovuto per gli adeguamenti contrattuali. Il ricorso proposto per ottenere tale adeguamento va quindi rigettato, non essendo configurabile alcuna lesione del diritto. Sussistono tuttavia giusti motivi di compensazione delle spese quando il giudizio è stato ingenerato dal persistente e ingiustificato silenzio serbato dall’istituto previdenziale in sede amministrativa, a fronte dell’istanza di accesso agli atti della parte.

Il Fatto

La ricorrente, ex insegnante cessata dal servizio per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, aveva formulato all’INPS istanza di accesso agli atti per ottenere i prospetti analitici di liquidazione del trattamento pensionistico, aggiornati al C.C.N.L. docenti del 23.01.2009. L’istanza non era stata riscontrata. L’istituto aveva omesso ogni risposta anche sulla successiva richiesta dei prospetti di liquidazione dei ratei pensionistici aggiornati.

La ricorrente adiva quindi la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, chiedendo l’adeguamento del trattamento pensionistico ai miglioramenti apportati dai contratti collettivi successivi al pensionamento, con richiesta di esibizione della documentazione comprovante i pagamenti. Si costituivano l’INPS e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La Motivazione della Corte

L’INPS ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza della causa petendi. Nel merito ha rappresentato di aver già proceduto all’adeguamento richiesto, precisando che, risultando dai calcoli un debito della ricorrente, l’ufficio si era limitato a lasciare invariato il trattamento originario. Ha inoltre eccepito genericamente la prescrizione e il divieto di cumulo.

Il Ministero intimato ha evidenziato di aver adempiuto per la parte di propria competenza, avendo prodotto la riliquidazione del trattamento pensionistico. Nel corso del giudizio la Corte ha concesso un breve rinvio per verificare la regolarità dei pagamenti asseritamente effettuati dall’INPS e, con ordinanza a verbale, ha richiesto ulteriore documentazione, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Con la documentazione depositata in udienza, l’INPS ha chiarito che l’importo pagato, calcolato con la perequazione, è risultato superiore a quello dovuto per gli adeguamenti contrattuali. La Corte ha quindi rilevato che il lamentato mancato adeguamento appare insussistente, avendo l’istituto previdenziale provveduto ad adeguare la pensione agli incrementi del CCNL di comparto. Il dato non è stato contestato dalla ricorrente.

All’udienza del 30 giugno 2025, assente la parte ricorrente e il Ministero, la difesa dell’INPS si è riportata agli atti. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, non essendo fondate le doglianze. Ha tuttavia ravvisato giusti motivi per la compensazione delle spese legali, poiché il giudizio è stato ingenerato dal persistente e ingiustificato silenzio serbato dall’INPS in sede amministrativa, così sancendo il principio che l’inerzia dell’istituto, pur non fondando la pretesa sostanziale, incide sulla regolazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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