Finanziamento garantito dallo Stato e responsabilità dell’amministratore di diritto e di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 3 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di un finanziamento assistito da garanzia statale ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. M, del D.L. n. 23/2020, convertito in L. n. 40/2020, non persegue finalità assistenziali, ma richiede la leale compartecipazione dell’operatore economico all’attuazione dell’interesse pubblico, instaurando con lo Stato un rapporto di servizio in senso lato che fonda la giurisdizione contabile. L’indebita percezione mediante false dichiarazioni e la successiva distrazione del finanziamento dalle finalità prescritte integrano danno erariale e determinano la rottura dello schermo societario, con imputazione dell’obbligo risarcitorio tanto all’amministratore di diritto quanto all’amministratore di fatto. Il danno da disservizio non è configurabile se si risolve in una duplicazione del risarcimento già riconosciuto per lo sviamento delle risorse.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società di autotrasporti e i suoi amministratori, di diritto e di fatto, chiedendo la condanna solidale al pagamento di complessivi 25.000 euro in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il finanziamento, pari a 22.000 euro, era stato erogato da un istituto bancario ed era assistito da garanzia statale al 100%.
Secondo l’accusa contabile, la domanda era stata presentata sulla base di dichiarazioni false circa la situazione economico-finanziaria della società, sostanzialmente non operativa. Le somme erano poi state in gran parte distratte per esigenze personali e il piano di ammortamento non era stato rispettato, con conseguente escussione della garanzia pubblica. L’amministratore di diritto si è difeso sostenendo di non aver avuto la disponibilità delle somme e di non aver partecipato ad alcuna assemblea societaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia dei convenuti non costituitisi e ha respinto l’istanza istruttoria dell’amministratore di diritto, non assumendo le prove testimoniali significativa rilevanza ai sensi dell’art. 98 del c.g.c., considerato il cospicuo materiale probatorio disponibile.
Sulla giurisdizione, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui la concessione di finanziamenti a un soggetto privato per l’attuazione di specifici programmi pubblici instaura un rapporto di servizio in senso lato. Nel caso del decreto “Liquidità”, la misura non aveva finalità solidaristiche ma richiedeva l’attiva compartecipazione degli operatori economici al raggiungimento dell’interesse pubblico, consistente nel fornire supporto finanziario alle imprese durante l’emergenza pandemica.
Nel merito, la Corte ha ravvisato la sussistenza delle condotte illecite. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che nel modulo di richiesta della garanzia la società aveva dichiarato ricavi per 89.115 euro, riferiti in gran parte a fatture mai emesse e prive di evidenze contabili. Non erano stati depositati bilanci né dichiarazioni fiscali per le annualità precedenti e successive, e i sopralluoghi non avevano rinvenuto locali in cui fosse effettivamente esercitata l’attività. Inoltre, 15.193,88 euro erano stati oggetto di prelievi in contanti e utilizzati per scopi estranei all’impresa.
La Corte ha affermato che, quando il finanziamento è conseguito mediante condotte fraudolente e poi distratto, si determina la rottura dello schermo societario, con imputazione dell’obbligo risarcitorio anche all’amministratore di fatto, vero dominus dell’operazione. Quanto all’amministratore di diritto, non rileva la mancata partecipazione all’assemblea: assume valore dirimente la circostanza oggettiva di aver sottoscritto e presentato la domanda contenente false dichiarazioni, assumendo la paternità delle irregolarità. L’art. 652 del c.p.p. non rende vincolante in questa sede la sentenza di non luogo a procedere emessa in udienza preliminare.
Il danno patrimoniale è stato quantificato in 22.000 euro, pari all’importo liquidato dal Mediocredito Centrale alla banca, a seguito dell’escussione della garanzia. Il Collegio ha invece respinto la domanda per il danno da disservizio di 3.000 euro, ritenendo che si configurerebbe una duplicazione del risarcimento. I convenuti sono stati condannati in solido, con rivalutazione monetaria dal 16.9.2022 e interessi legali.
Nota della Redazione
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