Aliquota 2,44% e moltiplicatore per il personale in pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 15 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile che, alla data del 31 dicembre 1995, abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, si applica l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con l’aliquota di rendimento annuo del 2,44 per cento per ciascun anno utile, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. L’efficacia di tale riliquidazione è però limitata ai ratei maturati a decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo il principio della retroattività temperata, che contempera la parità di trattamento con l’equilibrio dei bilanci. Al personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria che cessi dal servizio per raggiunti limiti di età spetta inoltre il moltiplicatore di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, cui va aggiunta la base imponibile stessa. La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando il pagamento non sia documentato e non vi sia accordo sulle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, è stato collocato in pensione il 1° aprile 2021 con trattamento liquidato con il sistema misto, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari a 11 anni e 4 mesi.

Egli ha chiesto il ricalcolo della pensione con l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 in luogo dell’art. 44, e il riconoscimento dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, non essendo potuto accedere all’istituto dell’ausiliaria. Le istanze amministrative sono rimaste senza riscontro. L’INPS, costituendosi, ha chiesto la cessazione della materia del contendere per la prima domanda, allegando di aver già provveduto alla riliquidazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha anzitutto escluso la cessazione della materia del contendere. Richiamando l’insegnamento di legittimità (Cass. civ. n. 6909 del 2009), ha ricordato che tale pronuncia postula fatti sopravvenuti idonei a soddisfare in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato. Nel caso concreto l’INPS aveva documentato la riliquidazione, ma il pagamento degli arretrati era stato prospettato solo con il rateo di febbraio 2026, permanevano dubbi sulla correttezza dei calcoli e sulla decorrenza, e nessun accordo era stato raggiunto sulle spese.

Sul primo capo, la Corte ha richiamato la portata dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ha esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile la disciplina dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Il corpo di Polizia di Stato è smilitarizzato per effetto della legge n. 121/1981, ma la specificità delle funzioni giustifica l’applicazione della norma.

Quanto alla decorrenza, il Giudice ha aderito all’interpretazione della II Sezione d’Appello (sentenza n. 41 del 9 febbraio 2022), che ha accolto una soluzione di compromesso fondata sulla retroattività temperata: l’esigenza di evitare disparità di trattamento va contemperata con l’equilibrio dei bilanci di rango costituzionale. La rivalutazione della quota retributiva spiega quindi effetti solo sui ratei dal 1° gennaio 2022. Ne è seguita la condanna dell’INPS agli arretrati da tale data, con interessi legali e, nei limiti del maggior importo, rivalutazione monetaria.

Sul secondo capo, la Corte ha ritenuto fondata la pretesa al moltiplicatore. L’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 riconosce al personale escluso dall’ausiliaria, collocato in pensione per raggiunti limiti di età, l’incremento del montante contributivo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio. Sussistono tutti i requisiti soggettivi e oggettivi, non potendo il ricorrente accedere all’ausiliaria in quanto appartenente alla Polizia di Stato. La Corte ha quindi dichiarato il diritto alla determinazione del montante con l’incremento e all’attribuzione della base imponibile, condannando l’INPS alla rideterminazione e agli arretrati, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese a favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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