Adesione al PVC e legittimo affidamento sulla definizione di tutte le annualità (Cass. civ. Sez. V n. 19362 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento con adesione disciplinato dal D.Lgs. n. 218 del 1997, l’adesione al verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis ha ad oggetto il contenuto integrale del verbale e riguarda pertanto tutte le annualità d’imposta in esso richiamate. È lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell’Ufficio che, dopo aver emesso gli atti di definizione per alcune annualità, proceda senza motivazione all’emissione, per le restanti, di un avviso di accertamento per l’originaria pretesa, nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati. In relazione al legittimo affidamento così ingenerato, è inesigibile la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti.
Il Fatto
La Guardia di Finanza avviava una verifica fiscale nei confronti di una società in accomandita semplice, conclusa con un verbale di constatazione relativo agli anni dal 2004 al 2008. La società prestava adesione al verbale ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, riferendola a tutte le annualità. L’Amministrazione finanziaria trasmetteva gli atti di definizione per gli anni dal 2004 al 2007, ma non per il 2008 e senza comunicare alcunché.
Anni dopo notificava alla società, per il 2008, un avviso di accertamento per Iva e Irap; seguivano gli accertamenti per reddito di partecipazione verso i soci. Società e soci impugnavano gli atti. I ricorsi erano respinti in primo grado; la Commissione Tributaria Regionale riuniva gli appelli e li rigettava. I contribuenti ricorrevano per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo concerne il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci. La Corte riconosce che la ratio dell’istituto è assicurare l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito e del reddito di partecipazione, evitando giudicati contrastanti. Nel caso concreto, però, il socio pretermesso ha comunque partecipato ad entrambi i gradi del giudizio, difendendosi pienamente. La finalità è quindi rispettata e non si configura lesione del diritto di difesa: il motivo è infondato.
Il secondo motivo è quello decisivo. La Corte richiama la disciplina dell’art. 5-bis, secondo cui l’adesione al verbale ha ad oggetto esclusivamente il suo contenuto integrale e deve riguardare tutti gli anni d’imposta oggetto di rilievi. La società aveva dunque correttamente aderito anche per il 2008; l’Ufficio aveva trasmesso gli atti di definizione solo per alcune annualità, senza motivare il diverso trattamento.
La Corte richiama il proprio precedente Cass. sez. V n. 12372 del 2021, secondo cui occorre tenere conto della concreta incidenza del principio del legittimo affidamento nel sistema tributario. La condotta dell’Ufficio che, dopo aver emesso gli atti di definizione per alcune annualità, notifichi per le restanti l’avviso di accertamento per l’originaria pretesa, senza motivazione e nonostante il regolare adempimento, lede i principi di collaborazione e buona fede. Ne deriva l’inesigibilità della maggior pretesa, pari alla differenza tra importi concordati e richiesti. Il motivo è fondato e accolto.
Il terzo motivo riguarda l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. La Corte ricorda il principio consolidato per cui l’avviso che non menziona le osservazioni del contribuente è valido: la nullità consegue solo a irregolarità espressamente sanzionate o a lesioni di specifici diritti. I contribuenti, inoltre, non indicano quali osservazioni sarebbero state trascurate: il motivo è respinto. La decisione è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria.
Nota della Redazione
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