Cessione del credito in garanzia ed estinzione dell’obbligazione garantita (Cass. civ. Sez. III n. 19358 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito, avendo causa variabile, può assolvere una funzione esclusiva di garanzia e produce, anche in tal caso, l’effetto immediatamente traslativo del diritto in capo al cessionario, che può azionare sia il credito originario sia quello ceduto, sempre che persista l’obbligazione garantita. Qualora tale obbligazione si estingua, totale o parziale, il credito ceduto a scopo di garanzia si ritrasferisce automaticamente, nella stessa misura, nella sfera giuridica del cedente, con meccanismo analogo alla condizione risolutiva e senza necessità di alcuna attività negoziale del cessionario. Ne consegue che, venuta meno l’obbligazione garantita, il cessionario non può più far valere la garanzia per ottenere il pagamento di somme afferenti a un distinto rapporto contrattuale.

Il Fatto

Una società acquirente di un complesso immobiliare a destinazione alberghiera lo concesse in leasing finanziario alla stessa venditrice. Il contratto di leasing fu poi ceduto a una società lussemburghese, che subentrò come locatrice, mentre il bene era stato dato in locazione a un’altra società, incorporata in una terza, in seguito fallita. Quest’ultima stipulò con una società alberghiera un affitto di azienda di nove anni, cedendo poi in garanzia alla concedente i canoni derivanti da tale affitto.

Il leasing scadde il 31 dicembre 2014; l’affitto di azienda il 31 maggio 2015, cinque mesi più tardi. La concedente agì per ottenere dall’affittuaria il pagamento dei canoni di quei cinque mesi. Il Tribunale accolse la domanda a titolo di occupazione senza titolo; la Corte d’appello, respinto l’appello principale dell’affittuaria, accolse in parte quello incidentale della concedente, fondando la condanna sulla cessione dei crediti in garanzia. La questione approda in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale investe la presunta violazione dell’art. 346 cod. proc. civ., sul rilievo che la domanda subordinata fondata sulla cessione in garanzia non sarebbe stata riproposta in appello. La Corte respinge la censura richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 11799 del 2017, secondo cui la parte rimasta vittoriosa, la cui eccezione di merito sia stata respinta, deve proporre gravame incidentale, salva la mera riproposizione quando la domanda sia rimasta assorbita. Nel caso, le conclusioni di secondo grado riproducevano la domanda subordinata, già non scrutinata nel merito dal Tribunale.

Anche la censura di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. è priva di fondamento: la causa petendi posta a base della condanna era stata dedotta, sicché le modalità dell’accoglimento attengono al merito e non al vizio di ultrapetizione.

Il secondo motivo è accolto. La Corte ricostruisce la vicenda come intreccio tra contratti facenti capo a parti diverse e individua il nodo nel diverso tempo di scadenza: l’affitto di azienda si protrasse cinque mesi oltre il leasing. Richiamando la giurisprudenza secondo cui la cessione del credito in garanzia produce effetto traslativo immediato, ma in caso di estinzione dell’obbligazione garantita determina la retrocessione automatica del credito al cedente, il Collegio afferma che, cessato il leasing al 31 dicembre 2014, la concedente non poteva più invocare la garanzia per ottenere i canoni dei cinque mesi. Nemmeno la perdurante occupazione dell’immobile costituiva titolo idoneo, poiché il pagamento era stato ceduto a garanzia dei canoni di leasing e nulla era stato contestato quanto all’inadempimento di quel contratto.

Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del secondo. Il ricorso incidentale, con cui si lamenta il rigetto della domanda risarcitoria per deterioramento dell’immobile, è dichiarato inammissibile: la domanda extracontrattuale non risulta proposta né riproposta, e il motivo sollecita valutazioni di merito estranee al giudizio di legittimità. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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