Adozione del minore, possibile il solo cognome dell’adottante (Corte cost. n. 210/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione all’articolo 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente al minore adottato di assumere, con la sentenza di adozione, il solo cognome dell’adottante. La sostituzione e’ possibile se i consensi e gli assensi previsti dagli articoli 45 e 46 della stessa legge sono favorevoli e se la scelta risponde all’interesse del minore.
Il caso. La questione nasce da un’adozione in casi particolari chiesta dentro una famiglia ricomposta. Il padre biologico di un bambino nato nel 2019 era stato dichiarato decaduto dalla responsabilita’ genitoriale nel 2023. La madre si era risposata nel 2022 e il nuovo marito ha chiesto di adottare il bambino, domandando che il minore prendesse il solo cognome dell’adottante. Il Tribunale per i minorenni di Bari si e’ fermato: la legge, come formulata, non glielo permetteva.
La regola in discussione. Nell’adozione in casi particolari l’articolo 55 della legge n. 184 del 1983 rinvia all’articolo 299 del codice civile. Quella norma prevede che l’adottato anteponga il cognome dell’adottante al proprio. Il cognome di nascita resta quindi sempre attaccato, qualunque sia la storia concreta del bambino. Il tribunale ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale sostenendo che questa rigidita’ contrasta con l’articolo 2 della Costituzione, che protegge l’identita’ personale, e con l’articolo 3 sull’uguaglianza. Il Governo ha eccepito che la Corte non poteva intervenire, non esistendo un’unica soluzione costituzionalmente obbligata. La Corte ha respinto l’obiezione: l’ordinamento offre punti di riferimento precisi e soluzioni gia’ presenti.
Il ragionamento della Corte. Il cognome viene attribuito alla nascita e collega la persona al gruppo che la accoglie. Con il tempo l’identita’ si consolida attorno al nome completo e il cognome diventa resistente ai cambiamenti di stato. Ma questo non vale sempre allo stesso modo. La Corte ha indicato tre ragioni. La prima: l’adozione in casi particolari copre situazioni molto diverse tra loro; quando il genitore biologico e’ decaduto dalla responsabilita’ genitoriale e il bambino ha costruito legami stabili con l’adottante, la sostituzione del cognome puo’ rispecchiare la sua identita’ reale. La seconda: nel minore il peso identitario del cognome ricevuto alla nascita e’ piu’ debole, perche’ la formazione dell’identita’ e’ ancora in corso; quanto piu’ il bambino e’ piccolo, tanto piu’ puo’ contare la nuova identita’ nata dal vincolo adottivo. La terza: il procedimento di adozione offre garanzie maggiori rispetto alla via amministrativa del cambio di cognome prevista dall’articolo 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, perche’ la valutazione avviene davanti a un giudice specializzato nella tutela del minore.
Il precedente richiamato. La Corte aveva gia’ allentato la stessa regola con la sentenza n. 135 del 2023, che riguarda l’adozione di persone maggiorenni e consente, con l’accordo degli interessati, di aggiungere il cognome dell’adottante invece di anteporlo. La possibilita’ di sostituire il cognome si affianca ora a quella facolta’. Le questioni sollevate sugli articoli 3 e 117 della Costituzione sono rimaste assorbite.
Cosa cambia in pratica. Chi chiede l’adozione in casi particolari di un minore puo’ domandare al tribunale per i minorenni che il bambino assuma il solo cognome dell’adottante. Non e’ un effetto automatico. Servono i consensi e gli assensi degli articoli 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, cioe’ la volonta’ favorevole delle persone che la legge chiama a esprimersi, e serve che la scelta corrisponda all’interesse concreto del minore. Restano possibili anche le soluzioni gia’ ammesse, cioe’ l’anteposizione del cognome dell’adottante o la sua aggiunta. La decisione spetta al giudice, che valuta caso per caso la storia del bambino e i legami effettivi.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/210