Terzo mandato, illegittima la legge di Trento (Corte cost. n. 211/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento che modificava l’articolo 14 della legge elettorale provinciale del 2003. Quella modifica avrebbe permesso al Presidente della Provincia, eletto direttamente dai cittadini, di ricandidarsi per un terzo mandato consecutivo.
Il caso. La legge provinciale del 2003 stabiliva che non fosse immediatamente rieleggibile chi era gia’ stato eletto Presidente nelle due precedenti consultazioni elettorali e aveva esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi, anche non continuativi. Il testo approvato dal Consiglio provinciale portava le consultazioni da due a tre e i mesi da quarantotto a settantadue. In pratica il divieto sarebbe scattato solo davanti al quarto mandato. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quel testo davanti alla Corte costituzionale con ricorso notificato il 19 maggio 2025.
Il dubbio sollevato. Per il Governo la Provincia aveva superato i limiti che l’articolo 47 dello statuto speciale pone alla legge provinciale sulla forma di governo, in particolare il limite dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica. Fra questi principi rientrerebbe il divieto del terzo mandato consecutivo per il vertice monocratico eletto a suffragio universale e diretto, previsto dalla legge n. 165 del 2004 per i presidenti di Regione, dallo statuto siciliano per il Presidente della Regione e dal testo unico degli enti locali per i sindaci dei Comuni sopra i quindicimila abitanti. Il Governo lamentava anche la violazione degli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione, perche’ l’accesso alle cariche elettive non puo’ cambiare da territorio a territorio.
La difesa della Provincia. La Provincia autonoma sosteneva che la Costituzione non fissa un numero preciso di mandati e che quel numero lo sceglie il legislatore competente. Poiche’ il limite dei due mandati e’ scritto solo nello statuto della Regione siciliana, per le altre autonomie speciali la scelta spetterebbe alla legge statutaria. Aggiungeva due situazioni locali particolari: la presenza di piu’ minoranze linguistiche e la regola statutaria per cui, se un Consiglio provinciale viene rinnovato in anticipo, resta in carica solo fino alla scadenza dell’altro, con un mandato piu’ breve del normale.
Il ragionamento della Corte. Le questioni sono fondate. La Corte parte dalla ragione del divieto: il limite ai mandati e’ il contrappeso di sistema all’elezione diretta del capo dell’esecutivo e serve a garantire la parita’ fra i candidati, la liberta’ di voto, la genuinita’ della competizione elettorale e il ricambio della rappresentanza. La stessa esigenza vale per la Provincia autonoma di Trento, dove dal 2001 il Presidente e’ eletto a suffragio universale e diretto e dispone di ampi poteri. Per questo il divieto del terzo mandato, pur non essendo imposto dalla Costituzione, e’ oggi un principio generale dell’ordinamento e vincola anche le autonomie speciali, sia come limite alla loro potesta’ legislativa primaria sia a tutela dell’eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive.
Gli argomenti respinti. Il fatto che il divieto compaia solo nello statuto siciliano non significa che le altre autonomie speciali siano libere: quella previsione ha una spiegazione storica, perche’ il legislatore costituzionale recepi’ integralmente la proposta approvata dall’Assemblea regionale siciliana. Le minoranze linguistiche non spiegano perche’ servirebbe un presidente ancora piu’ forte che altrove; anzi, dove quella presenza e’ piu’ radicata il legislatore ha mantenuto l’elezione del Presidente da parte del Consiglio. Il mandato accorciato e’ un’evenienza patologica, legata allo scioglimento anticipato, e puo’ al massimo giustificare regole sul conteggio dei mandati brevi, non l’aumento del tetto anche quando i mandati durano regolarmente.
Cosa cambia in pratica. Il testo provinciale non entra in vigore. Per il Presidente della Provincia autonoma di Trento resta il limite dei due mandati consecutivi, con la soglia dei quarantotto mesi di effettivo esercizio delle funzioni. La pronuncia vale oltre il caso trentino: le Regioni e le Province a statuto speciale con presidente eletto direttamente non possono alzare da sole il tetto dei mandati. Se il punto di equilibrio va spostato, la scelta spetta al legislatore statale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/211
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.