Sport dilettantistico: l’iscrizione al CONI non basta per l’esenzione fiscale (Cass. civ. n. 7217/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dagli artt. 67, comma 1, lett. m), e 69 TUIR per i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica, non è sufficiente il mero riconoscimento o l’iscrizione al CONI. Occorre che l’attività concretamente svolta dal soggetto erogante abbia natura sportivo-dilettantistica e non commerciale e che le prestazioni remunerate siano effettivamente rese nell’ambito di tale attività. In difetto di tali presupposti non opera neppure la soglia di non imponibilità prevista per i compensi sportivi dilettantistici.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2008, le ritenute sui compensi corrisposti da una società a sedici collaboratori autonomi, ritenendo inapplicabile il regime agevolato previsto per le associazioni e società sportive dilettantistiche. L’importo complessivamente contestato, comprensivo di interessi e sanzioni, era pari a euro 25.029,34.
I giudici tributari avevano ritenuto che l’attività svolta fosse sostanzialmente assimilabile a quella di una palestra commerciale, caratterizzata dalla gestione di differenti attività di fitness rivolte alla clientela. Avevano inoltre considerato continuative le prestazioni dei collaboratori. La società ricorreva per cassazione sostenendo che la propria iscrizione al CONI, lo statuto e gli ulteriori elementi prodotti dimostrassero la natura sportivo-dilettantistica dell’attività.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge anzitutto il tentativo della ricorrente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. La qualificazione concreta dell’attività esercitata e della natura delle prestazioni rese dai collaboratori costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Nel caso esaminato, la Commissione regionale aveva valorizzato diversi elementi, tra cui la gestione quotidiana di attività di fitness rivolte alla clientela, la promozione mediante sito internet e la creazione di un centro dedicato, traendone la finalità imprenditoriale dell’attività.
La Corte ribadisce quindi che l’iscrizione al CONI non attribuisce automaticamente il diritto alle agevolazioni fiscali. Il regime di favore richiede che i compensi siano erogati nell’ambito di una reale attività sportivo-dilettantistica e non nell’esercizio di un’attività commerciale. Il riconoscimento formale del soggetto non sostituisce la verifica sostanziale delle modalità con cui l’attività viene concretamente svolta.
Analogo principio vale per la natura delle prestazioni dei collaboratori. La Commissione regionale aveva ritenuto, sulla base degli elementi raccolti, che le prestazioni avessero carattere continuativo e non meramente occasionale. La censura formulata come violazione dell’art. 2697 c.c. mirava in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove e non l’attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella individuata dalla legge.
La Cassazione esclude anche che possa essere applicata autonomamente la soglia di non imponibilità di euro 7.500,00 prevista dall’art. 69 TUIR. Tale beneficio presuppone infatti che i compensi rientrino preliminarmente nella categoria dei redditi derivanti da attività sportiva dilettantistica contemplata dall’art. 67, comma 1, lett. m). Una volta esclusa in fatto tale qualificazione, viene meno anche il presupposto per applicare la franchigia fiscale.
Infine, la Corte ritiene non applicabile la disciplina sopravvenuta in materia di lavoro sportivo, poiché anch’essa presuppone lo svolgimento di un’attività dilettantistica o sportiva e non commerciale. Il ricorso viene quindi integralmente rigettato.
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