Minori e cronaca: la riservatezza del minore prevale sul diritto di cronaca e non basta omettere il nome (Cass. 19973/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 19973 del 15 giugno 2026 (R.G. 14510/2025), camera di consiglio del 10 aprile 2026 — Presidente Giusti, Relatore Tricomi.
Il principio di diritto
Nel trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche, il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di cronaca e di critica (art. 85 del Reg. UE 2016/679; artt. 136 e ss. del d.lgs. n. 196/2003; art. 7 delle regole deontologiche relative all’attività giornalistica; Carta di Treviso). Vanno garantiti l’anonimato e la protezione dei dati del minore coinvolto in fatti di cronaca — anche non penalmente rilevanti — ed evitata la pubblicazione di ogni elemento, diretto o indiretto, idoneo a identificarlo (tra cui le generalità dei genitori, l’indirizzo, il contesto).
È irrilevante l’eventuale consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, e la precedente diffusione di elementi identificativi non giustifica una nuova pubblicazione. La quantificazione equitativa del danno da violazione della riservatezza, ove operata ponderando in concreto gli elementi specifici della vicenda, è insindacabile in sede di legittimità.
Il fatto
Un quotidiano pubblicava una serie di articoli su una persona deceduta per complicanze da Covid-19, dando conto di dati attinenti alla sua sfera più riservata e a quella dei suoi figli minori, in modo idoneo a renderli identificabili. Il genitore superstite, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori, agiva per il risarcimento del danno da violazione della riservatezza.
Il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda e condannava l’autore degli articoli, la società editrice e il direttore responsabile, in solido, al pagamento di 10.000 euro (5.000 per ciascun minore) per violazione della privacy. La società editrice ricorreva per cassazione.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. Il trattamento per finalità giornalistiche impone il bilanciamento tra libertà di informazione e diritti fondamentali degli interessati; ma i minori “meritano una protezione specifica”, e la disciplina deontologica — art. 7 del Codice deontologico e Carta di Treviso — impone di garantirne l’anonimato e di non diffondere elementi, anche indiretti, che ne consentano l’identificazione. Il diritto del minore alla riservatezza è primario rispetto al diritto di cronaca.
Il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale è irrilevante e la precedente diffusione non esime da responsabilità. La decisione del Tribunale — che ha accertato la violazione e liquidato equitativamente il danno ponderando gli elementi concreti della vicenda — risulta immune da vizi; la censura sulla quantificazione è inammissibile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
Nella cronaca che coinvolge minori, l’asticella è alta: non basta omettere il nome. Vanno eliminati tutti gli elementi — diretti e di contesto — che possano portare all’identificazione del minore, comprese le generalità dei familiari e i riferimenti al luogo. Il diritto del minore alla riservatezza prevale, di regola, sul diritto di cronaca, e nemmeno un consenso del genitore autorizza la diffusione di dati identificativi.
Per editori, direttori e giornalisti il rischio è concreto e solidale: la violazione della riservatezza dei minori espone al risarcimento del danno, liquidabile anche in via equitativa. Nota di metodo: il fatto che una notizia sia già circolata non “sana” la successiva ripubblicazione, e il richiamo a un interesse pubblico non giustifica la violazione dell’anonimato del minore. La quantificazione del giudice di merito, se congruamente motivata sul caso concreto, non è ribaltabile in Cassazione.
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