Trasferimento del genitore collocatario e bigenitorialita’: il giudice bilancia interesse del minore e diritti di entrambi i genitori (Cass. 11378/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 11378/2026, pubblicata il 27 aprile 2026 (R.G.N. 24662/2024) – pubblica udienza del 25 febbraio 2026, Presidente Maria Acierno, Relatrice Laura Tricomi. Generalita oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

Il giudice chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario deve valutare, in composizione, l’interesse del minore – nell’apprezzata sussistenza della residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive – quello del genitore che ha richiesto il trasferimento e quello del genitore non collocatario, su cui ricadono gli effetti peggiorativi delle modalità di frequentazione. Lo stabilimento e il trasferimento della residenza sono espressione di diritti fondamentali e non fanno perdere, di per se, l’idoneità all’affidamento o al collocamento; il diritto del minore alla bigenitorialita (art. 337-ter e 337-quater c.c.; art. 8 CEDU) si attua in chiave funzionale, garantendo a entrambi i genitori di partecipare allo sviluppo e alla formazione del figlio, e non mediante una meccanica suddivisione paritaria dei tempi di permanenza.

Il fatto

Nel corso del giudizio di divorzio, con affido condiviso dei tre figli minori, il genitore collocatario chiedeva ex art. 709-ter c.p.c. di trasferirsi con i figli in altra città, a notevole distanza, per motivi di lavoro. Il Tribunale di Napoli autorizzava il trasferimento; la Corte d’appello respingeva il reclamo dell’altro genitore. Una precedente ordinanza della Cassazione cassava con rinvio, rilevando che la distanza non era stata valutata sotto il profilo della bigenitorialita. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Napoli, sulla scorta della relazione dei Servizi sociali, confermava il trasferimento. Il genitore non collocatario proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi; nelle more, il figlio primogenito diveniva maggiorenne.

La motivazione

Il ricorso e preliminarmente dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alle domande relative al figlio divenuto maggiorenne. Nel resto e rigettato. Il primo motivo, sull’art. 127-ter c.p.c. (trattazione scritta in luogo dell’udienza), e infondato. Gli altri motivi, sulla legittimità del trasferimento e sulla tutela della bigenitorialita, sono inammissibili perché generici e di merito: la Corte d’appello si e attenuta al dictum della Cassazione, valutando l’interesse del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori in composizione con l’interesse del genitore collocatario e di quello non collocatario. Il coniuge che intenda trasferire la residenza non perde per ciò solo l’idoneità al collocamento, essendo tale scelta espressione di diritti fondamentali; il giudice deve valutare quale collocamento sia più funzionale all’interesse della prole, per quanto il trasferimento incida sulla quotidianita dei rapporti con il genitore non collocatario. La bigenitorialita, infine, si realizza in chiave funzionale e non con una rigida ripartizione paritaria dei tempi.

Esito: la Corte dichiara il ricorso inammissibile per il figlio divenuto maggiorenne, lo rigetta nel resto e compensa le spese, in considerazione della peculiarita del caso. Dispone l’oscuramento delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati.

Implicazioni pratiche

Nelle controversie sul trasferimento del genitore collocatario, la decisione conferma un metodo di bilanciamento: al centro sta l’interesse del minore, ancorato alla sua residenza abituale come centro di affetti e relazioni, ma vanno pesati anche l’interesse del genitore che si trasferisce – la cui libertà di residenza e un diritto fondamentale – e quello del genitore non collocatario, che subisce l’effetto peggiorativo sulle frequentazioni. Il trasferimento, di per se, non fa perdere l’idoneità al collocamento. La bigenitorialita non si misura in ore uguali, ma nella possibilità effettiva per entrambi i genitori di partecipare alla crescita del figlio: da qui l’importanza di misure organizzative e compensative adeguate alla distanza. Sul piano processuale, la sopravvenuta maggiore età di un figlio determina la carenza di interesse a impugnare le statuizioni che lo riguardano.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *