Licenziamento prima del comporto: nullità e tutela risarcitoria piena, anche senza colpa del datore (Cass. lav. 7969/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 7969/2026 (cam. cons. 14 gennaio 2026, dep. 31 marzo 2026), Pres. Leone, Rel. Michelini.

Il principio di diritto

Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio, ma prima del superamento del periodo di comporto, è nullo per violazione dell’art. 2110, comma 2, cod. civ. Nel regime dell’art. 2 d.lgs. n. 23/2015 la tutela conseguente è quella reintegratoria e risarcitoria piena: l’indennità non è riducibile alla misura minima né limitabile ex art. 1218 cod. civ. in ragione dell’assenza di colpa del datore, rilevando la sola imputazione cosciente e volontaria del recesso.

Il fatto

Il Tribunale dichiarava la nullità del licenziamento intimato a una lavoratrice per superamento del periodo di comporto e, in virtù dell’opzione sostitutiva della reintegra, risolveva il rapporto condannando la società al pagamento dell’indennità risarcitoria piena e delle 15 mensilità sostitutive. La peculiarità era che il mancato superamento del comporto emergeva dopo il licenziamento, per effetto dell’accoglimento di un ricorso INAIL che riconduceva un’assenza a infortunio sul lavoro. La Corte d’appello confermava. La società ricorreva sostenendo che, in assenza di colpa, il risarcimento dovesse ridursi alla misura minima ex art. 1218 cod. civ.; la lavoratrice proponeva ricorso incidentale sulle spese.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso principale. Ribadito che il licenziamento intimato prima del superamento del comporto è nullo ex art. 2110, comma 2, cod. civ. (Sez. U n. 12568/2018), osserva che l’art. 2 d.lgs. n. 23/2015 non prevede più l’attenuazione della tutela in caso di licenziamento nullo, ma quella reintegratoria e risarcitoria piena per tutto il periodo dal licenziamento, con il solo limite dell’aliunde perceptum. Il dato soggettivo non rileva in termini di dolo o colpa, ma riguarda la mera imputazione cosciente e volontaria del recesso: non è dunque invocabile l’art. 1218 cod. civ. per ridurre l’indennità. Il ricorso incidentale sulle spese è dichiarato inammissibile, avendo la Corte di merito esercitato nei limiti di legge il potere di compensazione, con motivazione non arbitraria né illogica.

Implicazioni pratiche

La decisione consolida la piena tutela del lavoratore licenziato in violazione del comporto sotto il regime del contratto a tutele crescenti. Per i datori di lavoro, l’assenza di colpa non è argomento per contenere il risarcimento entro la misura minima: la nullità del recesso apre alla tutela piena, misurata sul periodo intercorso fino alla reintegra (o alla sua opzione sostitutiva), salvo l’aliunde perceptum. Sul piano operativo, ciò impone la massima prudenza nel computo del comporto, specie quando pendano accertamenti – come i ricorsi INAIL – idonei a mutare a posteriori la qualificazione delle assenze. La pronuncia ribadisce inoltre i ristretti margini di sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese di merito.

Scarica il testo integrale della sentenza (PDF)

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