Falsa attestazione delle generalità: irrilevante accertare quelle vere (Cass. pen. Sez. VI n. 37424 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, previsto dall’art. 495 cod. pen., è integrato dalla condotta di chi rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità. È irrilevante, ai fini della configurazione del reato, che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa aver detto il vero. Quando le false dichiarazioni sono rese nello stesso giorno in cui sono verbalizzate, è irrilevante stabilire quali siano quelle vere, essendo certo che almeno una delle dichiarazioni difformi sia falsa. In tema di trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia incompleta o affetta da vizi logici o giuridici.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 febbraio 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale della stessa città il 2 luglio 2024 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. (capo a) e per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. (capo b), con pena di due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
Il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo ha contestato il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al capo b), sostenendo che l’imputato sarebbe stato condannato per aver dichiarato le proprie esatte generalità. Con il secondo ha censurato il trattamento sanzionatorio, assumendo la sproporzione della pena inflitta per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. rispetto al minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha rigettato il ricorso, dichiarando infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che nella motivazione della sentenza di appello è presente un errore materiale, là dove si afferma che l’imputato avrebbe dichiarato generalità corrispondenti a quelle emerse dai successivi accertamenti dattiloscopici.
Dalla sentenza di primo grado e dagli stessi motivi di appello, che non contestavano tale circostanza, emerge invece che l’imputato aveva dapprima fornito determinate generalità e solo successivamente le aveva rettificate. Le generalità dichiarate in occasione del controllo stradale sono dunque diverse da quelle poi indicate come vere, con la giustificazione — sconfessata dagli agenti operanti e ritenuta sfornita di prove — di un equivoco con le generalità del proprietario dell’autovettura.
La Corte ha richiamato l’orientamento di legittimità consolidato, che il Collegio condivide, secondo cui il reato di falsa attestazione è integrato dalla condotta di chi rende più dichiarazioni difformi sulle proprie generalità. Non rileva, a tal fine, che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto, né che questi, in una sola occasione, possa aver detto il vero (Sez. V n. 23556 del 15.07.2020, Rv. 279362).
Nel caso concreto, trattandosi di dichiarazioni rese nello stesso giorno in cui sono state verbalizzate, è irrilevante stabilire quali siano quelle vere, essendo certo che almeno una delle due dichiarazioni difformi sia falsa. Il motivo è stato quindi respinto nel merito.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il Giudice di appello ha applicato correttamente i parametri dell’art. 133 cod. pen., indicando analiticamente le ragioni della determinazione della pena: la gravità della fuga a bordo di una moto, con superamento di plurimi incroci con semaforo rosso e salita sul marciapiede, nonché le lesioni subite dall’agente inseguitore. La motivazione è risultata completa e immune da vizi logici o giuridici.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Nota della Redazione
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