La trasmissione degli atti al PM anziché al giudice competente è abnorme (Cass. pen. Sez. II n. 22117 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dibattimentale distrettuale, investito di un reato attribuito alla competenza distrettuale, dichiari la propria incompetenza per territorio e disponga la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso. La trasmissione al requirente, anziché al giudice, determina una regressione del procedimento e una stasi superabile soltanto con un atto invalido o con la violazione del dictum del giudice. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della pronuncia, con trasmissione diretta degli atti al tribunale competente ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, procedendo nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Siracusa, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso quest’ultimo ufficio.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, deducendo l’abnormità del provvedimento. Poiché il reato è attribuito alla competenza distrettuale, il requirente siracusano si troverebbe dinanzi a sole alternative contrarie all’ordinamento: violare il dictum del giudice, trasmettendo gli atti al pubblico ministero distrettuale, oppure esercitare l’azione penale in difetto di legittimazione. Di qui la stasi processuale non rimediabile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’insegnamento della propria massima espressione nomofilattica, secondo cui il tribunale del capoluogo del distretto che dichiari la propria incompetenza per materia in relazione a un reato attribuito alla competenza della corte di assise deve trasmettere gli atti direttamente a quest’ultima, e non al pubblico ministero presso di essa, purché la competenza non appartenga a un giudice di altro distretto e le funzioni requirenti e di giudice dell’udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. U n. 39746 del 23/03/2017).

In quella sede si è chiarito, in linea con la Corte cost. sent. n. 104 del 2001, che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di una nuova udienza preliminare, avendo le parti già potuto esercitare i propri diritti dinanzi al giudice naturale, mentre la ripetizione dell’udienza si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

Il Collegio condivide e intende dare seguito alla giurisprudenza che da questo insegnamento ha fatto discendere la conclusione per cui è abnorme il provvedimento con cui il giudice dibattimentale distrettuale, dinanzi al quale sia stata irritualmente disposta la citazione diretta per uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto, dichiari la propria incompetenza per territorio e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero anziché al giudice (Sez. 3 n. 664 del 18/11/2025, dep. 2026; conforme, in tema di reati con udienza preliminare, Sez. 5 n. 36023 del 15/07/2022).

Il provvedimento, infatti, non è altrimenti impugnabile, determina la regressione del procedimento prescrivendo un adempimento superfluo, e investe una Procura cui non spetta l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, generando una stasi superabile solo con un atto invalido. Da ciò l’abnormità della sentenza impugnata e il suo annullamento in parte qua.

Non vi è ragione per disporre il rinvio: gli atti vanno trasmessi direttamente al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., e la sequenza procedimentale riprenderà in funzione della fissazione dell’udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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