Affidamento in prova: relazione UEPE superflua se la pericolosità è conclamata (Cass. pen. Sez. VII n. 22160 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l’onere di acquisire d’ufficio la relazione sull’osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che tale acquisizione risulti superflua. L’omissione è legittima quando l’osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell’attestare l’inidoneità della misura richiesta, per l’accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti. Sul piano processuale, nel giudizio camerale di legittimità la memoria depositata oltre i termini di quindici e cinque giorni liberi prima dell’udienza è tardiva e non può essere presa in considerazione.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 13 gennaio 2026, respinge la domanda di affidamento in prova avanzata dal condannato e dichiara inammissibile l’ulteriore istanza di detenzione domiciliare. Il diniego si fonda principalmente sui precedenti penali e sulle pendenze, con particolare riguardo a una condanna e alla revoca di una precedente misura alternativa.

Il condannato propone ricorso per cassazione. Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 666 cod. proc. pen. e 47 legge n. 354/1975 e il vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe deciso senza avere a disposizione la relazione socio-familiare dell’UEPE, pur avendone disposto l’acquisizione. Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 47-ter ord. pen. e il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale vagliato la detenzione domiciliare. Il ricorrente deposita memoria in data 4 maggio 2026.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e affronta separatamente i due motivi, entrambi giudicati palesemente infondati. Quanto al primo, richiama l’insegnamento secondo cui il tribunale di sorveglianza ha l’onere di acquisire d’ufficio la relazione osservativa, salvo che l’acquisizione risulti superflua. La superfluità si verifica quando l’osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il compendio documentale già in atti sia di tale evidenza dimostrativa da attestare l’inidoneità della misura per l’accertata pericolosità del condannato.

Nel caso concreto, secondo la Corte, dall’impianto motivazionale del provvedimento impugnato emerge con chiarezza che gli elementi disponibili erano già sufficienti a orientare verso una conclamata pericolosità sociale, senza necessità di approfondimenti socio-familiari. Rileva la declaratoria di delinquente abituale, con accertamento di concreta e attuale pericolosità sociale e applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro; non da ultimo, il Tribunale ha considerato la commissione di ulteriori reati in epoca posteriore ai fatti e la pendenza di altri procedimenti.

La valutazione, dunque, non si fonda solo sul pregresso, ma investe l’intero percorso del condannato, anche successivo ai reati la cui pena è in espiazione. Il richiamo è al precedente Sez. I n. 8319 del 30 novembre 2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la richiesta di detenzione domiciliare era stata avanzata ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. e che rispetto a tale ipotesi il detenuto si pone al di fuori per i limiti di pena. Le ulteriori ipotesi di concessione non avevano formato oggetto di istanza al Tribunale, che pertanto non si è pronunciato: non è configurabile alcun vizio di motivazione per omissione, non potendo il provvedimento rispondere a un’istanza mai formulata.

Infine, la memoria difensiva è dichiarata tardiva e non esaminata. Ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., memorie e produzioni depositate oltre i termini di quindici e cinque giorni liberi prima dell’udienza non possono essere prese in considerazione, neppure per la liquidazione delle spese, secondo il principio ribadito da Sez. IV n. 10022 del 6 febbraio 2025, Altese, Rv. 287766. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ricorrendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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