Prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. 7 n. 10146 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, impone alla Corte di Cassazione l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen. Il giudice di legittimità è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento”, essendo quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna per il concorso nel reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui agli artt. 110, 479 e 476, comma secondo, cod. pen. Nel ricorso si contestava, con il primo motivo, la ritenuta configurabilità in capo all’imputato della qualifica di pubblico ufficiale. Nell’interesse del ricorrente veniva depositata memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il primo motivo di ricorso, concernente la qualifica soggettiva del ricorrente, non appariva manifestamente infondato, ma ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta causa di estinzione del reato. Il reato contestato risultava estinto per prescrizione maturata in data 26 giugno 2025, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Il termine massimo di prescrizione della fattispecie, pari ad anni dodici e mesi sei, decorreva dal tempus commissi delicti, collocato al 15 aprile 2012. Alla data così ottenuta, il 15 ottobre 2024, la Corte ha sommato i periodi di sospensione dei termini di prescrizione, pari complessivamente a giorni 254, intervenuti per legittimo impedimento del difensore, astensione dei difensori e rinvio disposto su richiesta delle parti, determinando la maturazione del termine al 26 giugno 2025.

Quanto all’eventuale applicazione dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 35490 del 2009, Tettamanti, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione soltanto qualora le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. Nel caso di specie, in assenza di elementi che rendessero evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole, la Corte ha accolto la richiesta di annullamento senza rinvio limitatamente agli effetti penali.

La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione, senza procedere all’esame dei motivi di ricorso nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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