Continuazione esterna e riduzione per rito abbreviato sull’aumento di pena (Cass. pen. Sez. VI n. 1077 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perdono la loro individualità, con esclusione del concorso formale per assorbimento, solo se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e sono poste in essere contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione di un unico fine. In presenza di un significativo iato temporale, e a maggior ragione se le condotte sono commesse in territori diversi, l’identità del fatto è legittimamente esclusa, configurandosi quest’ultima solo quando sussiste una corrispondenza storico-naturalistica negli elementi costitutivi e nelle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Qualora, poi, il riconoscimento della continuazione avvenga in executivis e il giudizio sul reato satellite sia stato celebrato con rito abbreviato, l’aumento di pena applicato ai sensi dell’art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale dell’art. 442 cod. proc. pen., e il giudice deve specificare in motivazione di averne tenuto conto, non essendo necessaria alcuna ulteriore motivazione sul quantum, trattandosi di riduzione aritmeticamente predeterminata.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino, aveva riconosciuto la continuazione esterna tra il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 oggetto del giudizio e i reati già accertati con sentenza irrevocabile della medesima Corte. Ritenuto più grave altro reato, aveva rideterminato la porzione di pena ex art. 81 cod. pen. per il reato in esame.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., sostenendo che la cessione contestata nel procedimento apparteneva alla stessa partita di sostanza già giudicata con sentenza definitiva, non essendovi prova di approvvigionamenti successivi. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione della pena, perché l’aumento per continuazione sarebbe stato applicato senza la riduzione per la scelta del rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Esso si fonda su un dato congetturale e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato la mancanza di contiguità temporale e la diversità ontologica e cronologica delle condotte contestate nei due procedimenti.

La Corte ribadisce il principio consolidato: le condotte dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perdono individualità, con assorbimento e superamento del concorso formale, solo ove manifestino disposizione della medesima sostanza, posta in essere contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità, per un unico fine (richiamata Sez. 3 n. 23759 del 2023).

Dinanzi a un significativo iato temporale, e a condotte consumate in territori diversi, l’identità del fatto va esclusa. Essa, secondo la costante lettura della Corte, è configurabile solo a fronte di una corrispondenza storico-naturalistica della fattispecie in tutti i suoi elementi costitutivi, con riguardo a tempo, luogo e persona (richiamate Sez. Un. n. 34655 del 2005).

Il secondo motivo è invece fondato. Il giudice di appello ha determinato la misura dell’aumento senza chiarire se abbia tenuto conto della riduzione per l’abbreviato. In tema di continuazione riconosciuta in executivis, qualora il giudizio sul reato satellite sia stato celebrato con rito abbreviato, l’aumento inflitto ex art. 81 cod. pen. soggiace alla riduzione premiale dell’art. 442 cod. proc. pen. e il giudice deve specificare in motivazione di averne tenuto conto; la riduzione, aritmeticamente predeterminata, non richiede motivazione sul quantum (richiamata Sez. I n. 26269 del 2021).

La sentenza è quindi annullata, nei limiti della determinazione dell’aumento a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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