Affidamento incolpevole escluso se le licenze doganali derivano da dichiarazioni inveritiere (Cass. civ. Sez. V n. 1270 del 19.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi 1 e 2, legge n. 212 del 2000, non può essere invocata quando le determinazioni favorevoli dell’amministrazione finanziaria e il rilascio delle licenze fiscali siano stati indotti da dichiarazioni inveritiere rese dal contribuente medesimo. Gli atti dell’ufficio o le circolari ministeriali favorevoli, che pure non incidono sulla debenza del tributo, escludono le sanzioni solo se non siano frutto di una condotta non corretta del contribuente, tenuto al rispetto dell’obbligo di collaborazione e buona fede. In tema di accisa sull’energia elettrica, la società consortile che acquisisce energia da impianti in affitto e la cede ai consorziati non è autoproduttoreautoconsumatore e non beneficia dell’esenzione.

Il Fatto

La società contribuente, esercente attività nel settore dell’energia elettrica, aveva ottenuto il riconoscimento dell’esenzione dall’accisa per l’energia prodotta da fonti rinnovabili, operando come autoproduttore sulla base di licenze fiscali rilasciate dagli uffici doganali. A seguito di verifica della Guardia di Finanza era emerso che la società acquisiva energia mediante contratti di affitto di impianti e la rivendeva ai soci consorziati, i quali versavano solo una quota simbolica.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la debenza del tributo ed escluso l’agevolazione, ma aveva annullato sanzioni e interessi riconoscendo il legittimo affidamento della contribuente nei rapporti con l’amministrazione doganale. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via principale, e la società contribuente, in via incidentale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte richiama il principio di unicità del giudizio di impugnazione contro la stessa sentenza, applicabile anche in cassazione: qualsiasi ricorso successivo al primo si converte in impugnazione incidentale ed è ammissibile solo se rispetta il termine dell’art. 371 cod. proc. civ. La società contribuente, che aveva proposto un ricorso autonomo dopo quello dell’Agenzia, non poteva proporre una nuova impugnazione incidentale con il controricorso, per avvenuta consumazione del potere di impugnazione. Il ricorso incidentale contenuto nel controricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Sul ricorso incidentale della contribuente, la Corte conferma il rigetto del primo motivo: la società consortile che acquisisce energia da impianti in affitto e la cede ai consorziati non è autoproduttoreautoconsumatore, sicché l’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 opera solo per l’energia prodotta e consumata in proprio. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 11 legge n. 212 del 2000, è infondato perché non risulta presentata alcuna istanza con i requisiti del cosiddetto interpello.

Il ricorso principale dell’Agenzia è invece fondato. La Corte rileva l’errore della CTR nell’avere riconosciuto l’affidamento incolpevole considerando la sola condotta dell’amministrazione, senza valutare che le licenze erano state rilasciate sulla base di dichiarazioni rivelatesi inveritiere rese dalla contribuente. Il principio di correttezza e buona fede nei rapporti tributari, sancito dall’art. 10, comma 1, legge n. 212 del 2000, è bilaterale e impone al contribuente di rappresentare i fatti in modo veritiero.

La Corte richiama i precedenti che già per le medesime annualità avevano affermato che la situazione di incertezza interpretativa ingenerata dall’amministrazione può escludere le sanzioni, ma non quando l’affidamento sia indotto da dichiarazioni non veritiere. Sul punto cita le Sezioni Unite n. 23031 del 2007, secondo cui il mutamento di indirizzo interpretativo dell’amministrazione può rilevare ai fini dell’applicazione delle sanzioni. Nel caso concreto, però, la CTR aveva già escluso l’affidamento per il 2010: la condotta della contribuente impedisce di invocare la tutela.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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