Spese processuali: valore della riconvenzionale e norme vigenti (Cass. civ. Sez. II n. 1271 del 19.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione delle spese processuali si applica la disciplina vigente alla data di definizione del giudizio, ancorché la prestazione professionale dell’avvocato sia iniziata sotto la precedente regolamentazione, dovendosi ritenere esaurita con la sentenza di quel grado. Nell’individuazione dello scaglione per la liquidazione dei compensi dovuti dalla parte soccombente occorre fare riferimento all’intero valore della controversia, cumulando il valore delle domande principali, nei limiti dell’accoglimento ex art. 5 del D.M. n. 140/2012, e quello della domanda riconvenzionale respinta, in applicazione dello stesso criterio che opera in materia di competenza, poiché la riconvenzionale amplia il thema decidendum e impone attività difensive ulteriori. Il motivo di ricorso che denunci l’omessa considerazione di tale valore è inammissibile quando il vizio sia rubricato ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., ma la doglianza che investa gli artt. 36 e 91 cod. proc. civ. è fondata ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

Il Fatto

Un avvocato convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli alcuni clienti per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati in diversi giudizi civili. I convenuti eccepirono l’inammissibilità della domanda per giudicato formatosi in un precedente procedimento e sostennero di aver già pagato quanto pattuito, producendo una quietanza a saldo. In via riconvenzionale chiesero il risarcimento dei danni per colpa professionale, quantificato in una somma rilevante.

Il Tribunale accolse solo parzialmente la domanda principale e rigettò la riconvenzionale, liquidando le spese del primo grado in misura corrispondente a uno scaglione contenuto. La Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’impugnazione dei convenuti, ridusse il credito scomputando un acconto e riliquidò le spese del primo grado applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 e uno scaglione parametrato al solo importo della condanna. L’avvocato ricorse per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due profili. Il primo riguarda la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Il ricorrente deduceva l’omessa considerazione, ai fini del calcolo, del valore della domanda riconvenzionale risarcitoria respinta, che avrebbe ampliato oggettivamente la lite. I controricorrenti opponevano che, non avendo il professionista proposto appello incidentale, il motivo fosse inammissibile.

La Corte disattende l’eccezione: il ricorrente era risultato integralmente vittorioso in primo grado sulle spese e il suo interesse a impugnare è sorto solo con la pronuncia d’appello. Nel merito, il motivo è inammissibile nella parte rubricata ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., poiché la Corte d’Appello non omise di considerare il valore della causa, ma lo determinò diversamente. Tuttavia, la doglianza investe implicitamente la violazione di legge degli artt. 36 e 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 140/2012, e sotto tale profilo è fondata.

Anzitutto la sentenza impugnata ha errato nel ritenere applicabile il D.M. n. 55/2014 a un giudizio concluso prima della sua entrata in vigore. Per giurisprudenza consolidata occorre avere riguardo alla disciplina vigente alla data di definizione del giudizio, e nel caso di specie le prestazioni difensive si erano esaurite sotto il D.M. n. 140/2012.

In secondo luogo, la Corte d’Appello ha violato il principio per cui, nell’individuazione dello scaglione, si deve fare riferimento all’intero valore della controversia, cumulando domande principali e riconvenzionali. Il criterio è lo stesso che opera in materia di competenza per valore, perché la riconvenzionale con oggetto diverso amplia il thema decidendum. Nel caso concreto il valore complessivo, pari a € 221.517,85, imponeva lo scaglione per le cause da € 100.001,00 a € 500.000,00 del D.M. n. 140/2012.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa la sentenza sul motivo accolto e decide nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., confermando la compensazione per un terzo e liquidando i residui due terzi dei compensi in € 8.133,33. Il secondo motivo, relativo alla scomputabilità dell’acconto e al divieto di eccezioni nuove in appello, è respinto: il pagamento integra una mera difesa, non un’eccezione in senso proprio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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