Accertamento sintetico ex art. 38: raffronto tra redditi netti e inammissibilità dei motivi di ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 5265 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito con metodo sintetico ai sensi dell’art. 38, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis, la rettifica della dichiarazione va operata rapportando il reddito complessivo netto accertato dall’Ufficio con il reddito netto dichiarato dal contribuente, poiché il raffronto deve essere eseguito sulla base di dati omogenei. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione fattuale o una questione meramente giuridica, senza indicare il fatto storico la cui valutazione sarebbe stata omessa. La mancata considerazione delle rationes decidendi della pronuncia di merito comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva sinteticamente rideterminato il suo reddito ai fini Irpef per l’anno 2008, sulla base del possesso di beni indice di capacità contributiva e delle spese sostenute per incrementi patrimoniali. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello, rideterminando in misura inferiore il reddito imponibile. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che lo scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato dovesse essere verificato confrontando il reddito lordo complessivo dichiarato, e non quello imponibile. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, rilevando che il contribuente non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata: la CTR, discostandosi dall’orientamento di legittimità, aveva infatti accolto proprio la tesi del raffronto con il reddito lordo, senza che il ricorrente contestasse il calcolo effettuato. La Corte ha inoltre precisato che, anche considerando il reddito imponibile rideterminato dal giudice d’appello, lo scostamento superiore al 25% sarebbe comunque sussistito.

Quanto al secondo motivo, incentrato sulla dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità alla luce della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ad opera del d.l. n. 83/2012. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., mentre il vizio denunciabile consiste nell’omesso esame di un fatto storico decisivo. Nel caso di specie, il ricorrente non indicava il fatto storico la cui valutazione sarebbe stata omessa, ma poneva una questione prettamente giuridica relativa ai criteri di determinazione sintetica del reddito, non riconducibile al paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Il terzo motivo, concernente la mancata valutazione della documentazione volta a provare la provenienza dei capitali utilizzati per i finanziamenti alle società, è stato parimenti dichiarato inammissibile per plurime ragioni. Il ricorrente aveva operato una commistione di doglianze con il contestuale richiamo ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., aveva omesso di indicare gli importi effettivamente percepiti e i tempi delle operazioni di rimborso, e non aveva contestato specificamente la motivazione della CTR sulla carenza di “prova certa” della provenienza dei capitali. La Corte ha ribadito che la mancata considerazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata si risolve in un “non motivo”, sanzionato con l’inammissibilità, e che l’errore di valutazione dell’idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.

Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla refusione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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