Affidamento incolpevole escluso dalla pendenza del giudizio di annullamento (Cass. civ. Sez. III n. 13289 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità della P.A. per lesione dell’affidamento incolpevole riposto dal privato nella legittimità di un provvedimento ampliativo, poi annullato in sede giurisdizionale, la pendenza del giudizio impugnatorio avverso il provvedimento esclude che il privato possa considerarsi in condizione soggettiva di buona fede per le conseguenze derivategli, dopo l’avvio del giudizio, dall’aver confidato nella legittimità dell’atto. La necessaria conoscenza della pendenza del giudizio è logicamente incompatibile con l’affidamento incolpevole e le attività compiute derivano dalla libera assunzione del relativo rischio. Tale responsabilità si inquadra nella figura del contatto sociale qualificato, con onere probatorio disciplinato dall’art. 1218 c.c.: il privato deve dimostrare la fonte del diritto, il comportamento della P.A. contrario a correttezza e buona fede, il nesso causale e il danno.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione regionale per la realizzazione di un impianto idroelettrico ottenne i provvedimenti autorizzativi necessari e avviò i lavori. Alcune associazioni ambientaliste impugnarono gli atti davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che in primo grado rigettò il ricorso. La società iniziò l’attività confidando nella legittimità dei provvedimenti. La Cassazione a Sezioni Unite annullò poi la decisione e gli atti autorizzativi. La Regione intimò la sospensione dei lavori e avviò il ripristino dei luoghi.
La società propose domanda risarcitoria davanti al giudice ordinario, invocando l’affidamento incolpevole. Il Tribunale e la Corte d’appello rigettarono la pretesa, escludendo la buona fede per la pendenza del giudizio di annullamento e la colpa degli enti. La società ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la natura della responsabilità per lesione dell’affidamento. Richiamando Sezioni Unite n. 2175/2023, chiarisce che la pretesa non ha ad oggetto il modo in cui l’amministrazione ha esercitato il potere, né l’illegittimità dell’atto annullato, che è mero presupposto della lite. Oggetto è l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nei rapporti con i privati.
La prospettiva corretta non è quella della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., bensì quella del contatto sociale qualificato, come affermato da Sezioni Unite n. 8236/2020 e Sezioni Unite n. 1567/2023. Ne deriva l’applicazione del regime probatorio dell’art. 1218 c.c.: il privato prova fonte del credito, nesso causale e danno; la P.A. deve dimostrare l’assenza di inadempimento, l’irrilevanza eziologica o l’assenza di colpa, che si presume.
Sul punto centrale, la Corte precisa che il privato non può limitarsi alla mera allegazione del comportamento commissivo della P.A., data la natura generale delle regole violate e la posizione della P.A. rispetto alla prova del fatto negativo. Deve dimostrare il comportamento contrario a correttezza e buona fede, idoneo a ingenerare eziologicamente l’affidamento, il danno e il nesso causale.
Nel merito, la pendenza del giudizio di annullamento, di cui il privato è parte necessaria, è di per sé incompatibile con l’affidamento incolpevole. Il privato non può non rappresentarsi il rischio di esito sfavorevole. La Corte richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 19/2021, che esclude l’affidamento in caso di illegittimità evidente o di conoscenza dell’impugnazione, e replica il principio al contenzioso delle acque ex art. 143 r.d. n. 1775/1933, di natura impugnatoria. Avviare l’attività senza attendere l’esito del giudizio è scelta di rischio consapevole.
Il secondo motivo è infondato: la motivazione risponde al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., non essendo contraddittoria né apparente. Il terzo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e per il principio secondo cui la mancata compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è rigettato con correzione della motivazione.
Nota della Redazione
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