Domanda di insinuazione al passivo priva della somma: inammissibile e non sanabile (Cass. civ. Sez. I n. 17544 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al passivo fallimentare che ometta la determinazione della somma che si intende insinuare è inammissibile ai sensi dell’art. 93, comma 4, l. fall., che espressamente prevede la sanzione dell’inammissibilità in luogo della nullità. A tale vizio non è applicabile il regime di sanatoria e integrazione dell’art. 164 c.p.c., né la domanda può essere modificata o integrata con le osservazioni e i documenti di cui all’art. 95, comma 2, l. fall., che nulla dispongono in tema di modificazione della domanda o di attivazione dei poteri integrativi relativi all’editio actionis. Le decadenze maturate restano ferme e la domanda dichiarata inammissibile è solo riproponibile in via tardiva.
Il Fatto
Una società cessionaria di crediti in sofferenza, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, deposita un atto di surrogazione nella posizione processuale della banca cedente. Poiché né la cedente né la cessionaria erano state ammesse al passivo del fallimento, l’atto viene qualificato come domanda di insinuazione tardiva.
Il Giudice Delegato dichiara la domanda inammissibile per la mancanza dei requisiti dell’art. 93, comma 3, l. fall. e perché l’integrazione era intervenuta dopo la scadenza del termine annuale. Il Tribunale rigetta l’opposizione allo stato passivo. La società propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono scrutinati congiuntamente per la loro connessione e rigettati. Il Tribunale aveva accertato che l’atto, qualificato dall’istante come domanda di insinuazione, era manchevole della determinazione della somma da insinuare, pretesa dal n. 2 dell’art. 93, e della descrizione del bene su cui si esercita la prelazione, richiesta dal n. 4.
La Corte rileva che si tratta di un accertamento in fatto non contestato dalla ricorrente. L’art. 93, comma 4, l. fall. prevede espressamente che, in caso di mancanza o assoluta incertezza dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) e 3), il ricorso è inammissibile, escludendo così ogni possibilità di legittima sanatoria.
La sanzione dell’inammissibilità, in luogo della nullità prevista per il giudizio ordinario di cognizione, impedisce di applicare il regime di sanatoria e integrazione dell’art. 164 c.p.c. per l’omessa o incerta indicazione dei requisiti. La Corte richiama sul punto Cass. n. 4418/2025.
Né vale l’art. 95, comma 2, l. fall., che consente ai creditori di presentare osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non prevede alcunché in tema di modificazione della domanda né di attivazione dei poteri di integrazione relativi ai vizi dell’editio actionis. Sul punto sono citate Cass. n. 4418/2025, Cass. n. 4632/2023 e Cass. n. 15702/2011.
Ne consegue che la domanda viziata dalla mancata indicazione della somma oggetto del credito non può essere modificata né sanata con l’esercizio dei poteri integrativi di cui all’art. 95 l. fall. Il ricorso è rigettato e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.