Visto di conformità infedele: competenza della direzione regionale del trasgressore (Cass. civ. Sez. V n. 13288 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997, a carico di chi rilascia il visto di conformità infedele su dichiarazione presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti del professionista, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale competenza è funzionale e territoriale e non può essere derogata: l’atto adottato in violazione di essa è illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un centro autorizzato appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente con domicilio fiscale nel territorio di competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Milano.

All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo a carico del professionista, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Impugnata la cartella, la Commissione tributaria provinciale accolse in parte il ricorso riconoscendo l’applicazione del favor rei; la Commissione tributaria regionale, su appello principale dell’ufficio e appello incidentale del professionista, rigettò quest’ultimo e accolse quello erariale, ritenendo dovute anche imposta e interessi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha censurato la sentenza d’appello per non aver ravvisato il difetto di competenza dell’ufficio che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo, invocando il tenore dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, che attribuisce la contestazione delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.

La Corte ha ricordato di avere già chiarito, tra le stesse parti, che la responsabilità in questione ha funzione anche punitiva e che, pertanto, la competenza all’iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, non potendo essere derogata pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione.

Il Collegio ha richiamato, in termini di continuità, il precedente Cass. n. 11660/2024 e i conformi Cass. n. 14796/2024, Cass. n. 14792/2024, Cass. n. 14787/2024, Cass. n. 14785/2024, Cass. n. 14779/2024, Cass. n. 14750/2024, Cass. n. 14749/2024, Cass. n. 14745/2024, Cass. n. 14699/2024, Cass. n. 14578/2024, Cass. n. 11818/2024, Cass. n. 11806/2024, Cass. n. 11799/2024 e Cass. n. 11790/2024. Non ravvisando argomenti per discostarsene, ha ritenuto la decisione d’appello non conforme ai principi consolidati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza è stata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo del professionista è stato accolto per la nullità dell’atto impugnato a causa dell’incompetenza dell’ufficio che aveva provveduto. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

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