Affidamento e silenzio della P.A. escludono la demolizione tardiva (TAR Piemonte n. 1827 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo è atto vincolato e non richiede, di regola, motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità, né consente un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto illecita. Tale regola non opera in modo assoluto quando l’illecito non sia rimasto estraneo al rapporto tra privato e Amministrazione: se il privato abbia ricevuto atti favorevoli, accertamenti in loco attestanti la conformità dell’opera al progetto originario, ovvero se l’Amministrazione abbia conosciuto o potuto conoscere l’effettiva conformazione del manufatto, si radica un affidamento giuridicamente qualificato. In tali peculiari ipotesi l’Amministrazione deve motivare specificamente l’interesse pubblico attuale all’eliminazione delle opere, valorizzandosi i generali canoni di buona fede e correttezza che informano i rapporti intersoggettivi, segnatamente quando una parte rivesta lo status di soggetto particolarmente qualificato.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente nel centro storico, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate in difformità dal titolo edilizio, nonché la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Le difformità contestate riguardavano la copertura, realizzata con tetto piano in luogo del tetto a padiglione, due volumi ad uso ripostiglio sottotetto e modifiche delle aperture ai piani terreno, primo e secondo.
La ricorrente deduceva, tra l’altro, l’illegittima applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria, la non qualificabilità delle difformità come variazioni essenziali e il difetto di istruttoria, rilevando che l’ingiunzione interveniva a circa sessanta anni dalla realizzazione delle opere, in presenza di condotte dell’Amministrazione attestanti la legittimità degli interventi. Il Comune e il Ministero della Cultura si costituivano chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respingeva preliminarmente l’istanza di rinvio, non ravvisando le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. per derogare al principio di concentrazione e speditezza del processo, tanto più in un giudizio chiamato in udienza straordinaria proprio per il suo risalente avvio. Nel merito accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente la terza doglianza.
Il Tribunale richiamava la regola consolidata secondo cui l’actio repressiva degli abusi edilizi è espressione di potestà vincolata: non richiede valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né bilanciamento con gli interessi privati, né motivazione sull’interesse attuale alla demolizione. L’Adunanza Plenaria n. 9/2017 ha chiarito che il decorso del tempo non incide sulla doverosità degli atti repressivi e che non è ammesso alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva.
Tali conclusioni, tuttavia, non assumono carattere assoluto quando le opere siano state realizzate in un contesto di interlocuzione con l’Amministrazione, quando l’illecito non sia estraneo a contatti o rapporti tra il privato e le Amministrazioni coinvolte, ovvero quando non manchi una presa di posizione espressa che presupponga la legittimità delle opere. In tali casi l’inerzia può radicare un affidamento legittimo, soprattutto se il privato sia destinatario di atti favorevoli o di accertamenti in loco attestanti l’aderenza della costruzione al progetto originario.
Nel caso concreto, dopo il primo nulla osta e la sospensione dei lavori, il Comune aveva autorizzato la demolizione e ricostruzione del fabbricato in conformità al progetto, attestando la conformità della costruzione. Il successivo sopralluogo del 26 luglio 1971, seguito dall’autorizzazione di abitabilità, non aveva rilevato difformità. Le asserite difformità erano percepibili e conoscibili già all’epoca e avrebbero dovuto essere tempestivamente rilevate. Il silenzio protrattosi per oltre cinquant’anni, unito alla condotta positiva dell’Amministrazione, integrava un contegno significativo sotto il profilo dell’affidamento, imponendo la motivazione sull’interesse pubblico attuale alla demolizione.
Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese in ragione della controvertibilità delle questioni.
Nota della Redazione
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