Inammissibile l’impugnazione della sanatoria edilizia per carenza di interesse (TAR Piemonte n. 1828 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione del singolo comproprietario a richiedere il titolo edilizio, anche in sanatoria, e la natura endogena dei rapporti tra comunisti non rilevano sul piano pubblicistico. Il terzo che impugni il titolo abilitativo rilasciato ad altri deve allegare e provare un interesse concreto, attuale e personale alla sua caducazione. Tale interesse non sussiste quando l’opera era già presente al momento dell’acquisto della proprietà, è stata tollerata per oltre un trentennio e non è stata oggetto di alcuna allegazione di pregiudizio effettivo. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di legitimatio ad processum, in applicazione dei principi dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un’unità abitativa inserita in un complesso immobiliare, ha acquisito il diritto dominicale nel 1991. Con esposto del maggio 2022 ha segnalato al Comune la presenza di abusi edilizi, tra cui la chiusura di un balcone con serramenti realizzata da uno dei controinteressati in assenza di titolo. Il Comune, dopo sopralluogo e avvio del procedimento ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria con provvedimento del gennaio 2023.

La ricorrente ha impugnato il titolo in sanatoria davanti al TAR, deducendo violazione degli artt. 11 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 1102, 1117 e 1120 cod. civ. e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, contestando in particolare l’incremento di superficie e volumetria rispetto alle prescrizioni del PRG. Il Comune non si è costituito; si sono costituiti i controinteressati. Il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità, sottoposto al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha scrutinato anzitutto la questione della legittimazione dei controinteressati a conseguire la sanatoria. Ha richiamato il principio, consolidato nel diritto vivente, secondo cui la facultas aedificandi compete anche al singolo comproprietario, senza che i rapporti privatistici tra comunisti assumano rilievo pubblicistico. La circostanza che l’opera fosse già presente al momento dell’acquisto della proprietà e che l’Assemblea condominiale avesse autorizzato la regolarizzazione ha confermato la legittimazione dei controinteressati e l’insensibilità del dissenso della ricorrente sul piano amministrativo.

Il Collegio è poi passato all’esame dell’interesse a ricorrere, quale autonoma condizione dell’azione. Richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, ha ribadito che la vicinitas non vale da sola a soddisfare l’interesse al ricorso e che il pregiudizio deve essere allegato e provato. L’interesse ad agire postula la lesione concreta e attuale di un interesse differenziato, oltre all’utilitas ritraibile dalla pronuncia, in ossequio al divieto di azioni emulative e di abuso del processo.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha indicato alcun nocumento effettivo subito dall’opera, né ha prospettato la concreta utilità derivante dall’eventuale demolizione. L’inerzia protratta per oltre trent’anni dall’acquisto della proprietà è stata valutata come elemento dirimente per escludere l’attualità e la concretezza del pregiudizio. Il Collegio ha quindi qualificato la domanda come emulativa, richiamando il dovere di buona fede e correttezza anche nella fase giurisdizionale.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di legitimatio ad processum, rilievo assorbente di ogni altra censura. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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