Agente contabile ACI deve rendere conto IPT anche senza maneggio del denaro (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 83 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’Automobile Club d’Italia, quale soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ai sensi dell’art. 11 del R.D.L. n. 436/1927, è agente contabile esterno tenuto alla resa del conto giudiziale per l’attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell’IPT da riversare all’ente impositore. La configurazione dell’ente come agente contabile non è esclusa dalla circostanza che il maneggio di denaro sia prevalentemente virtuale e che le somme siano riversate per via telematica, né dall’adozione della contabilità economico-patrimoniale. L’obbligo di rendicontazione non è sostituito dal controllo esercitato dalla Sezione di controllo ai sensi dell’art. 100 Cost., poiché il giudizio di conto costituisce autonoma funzione giurisdizionale. Il conto è dichiarato irregolare quando l’agente non fornisce la documentazione giustificativa dei rimborsi effettuati.

Il Fatto

Il magistrato designato, con relazione n. 141/2024, ha rappresentato che dall’esame dei fascicoli delle pratiche di rimborso dell’IPT erano emerse posizioni carenti della documentazione giustificativa. L’importo complessivo dei rimborsi con criticità, pari a euro 2.845,55, era stato considerato un ammanco in danno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del quale era chiamato a rispondere l’agente contabile ACI.

Costituitosi in giudizio, l’ente ha eccepito in via principale l’insussistenza della propria qualifica di agente contabile, sostenendo di svolgere una mera funzione di tramite tecnico nell’ambito della gestione dell’IPT e del PRA, e ha chiesto in subordine l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di resa del conto. Nel merito ha depositato documentazione a sostegno della regolarità del conto, superando alcune delle contestazioni mosse dal magistrato designato.

La Motivazione della Corte

Sulla questione preliminare, la Sezione ha richiamato il proprio consolidato orientamento, riaffermato nel leading case n. 61/23 del 05.05.2023: l’attività svolta dall’ACI per conto dell’amministrazione provinciale non può qualificarsi come mera intermediazione tra gli utenti e la provincia. La gestione dell’IPT comporta l’adempimento delle operazioni di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell’imposta da riversare all’ente titolare del tributo.

La Corte ha chiarito che la circostanza per cui tali operazioni siano svolte in forma telematica, e che l’ACI non detenga materialmente il denaro riscosso, non esclude la qualifica di agente contabile. L’ente, in quanto concessionario del servizio di esazione dell’IPT, è incaricato di riscuotere e versare le somme nelle casse provinciali ed è fornito del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio, dovendo provvedere alla integrale gestione dell’imposta secondo il regolamento provinciale e la convenzione con l’ente.

Dirimente è apparso altresì il richiamo al parere delle Sezioni riunite in sede consultiva del 22 gennaio 1999, che, muovendo dalla decisione n. 211/90 della Prima Sezione giurisdizionale, ha riconosciuto l’obbligo delle sedi provinciali dell’ACI di rendere il conto giudiziale per l’imposta di trascrizione, da unire quale sub-conto alla contabilità dell’ACI centrale. La difesa dell’ente, che invocava la contabilità economico-patrimoniale e il controllo della Sezione di controllo ex art. 100 Cost. come esonero dal giudizio di conto, è stata pertanto respinta.

Nel merito, alla luce della documentazione depositata, la Corte ha ritenuto superate alcune contestazioni, ma ha confermato le criticità per i fascicoli relativi a specifiche posizioni di rimborso, nelle quali la documentazione allegata risultava in distonia con il contenuto delle tabelle in atti o priva della firma di quietanza, con uno stato di formalità “respinto”. La Sezione ha quindi dichiarato il conto irregolare, con addebito di euro 2.019,50 a carico dell’agente, oltre interessi legali, condannandolo alla refusione delle spese di lite in favore dell’erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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