Prescrizione quinquennale e riliquidazione della pensione dei Vigili del Fuoco (Corte dei Conti Sez. III App. n. 89 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riliquidazione del trattamento pensionistico dei dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con il sistema misto, la prescrizione quinquennale dei ratei differenziali decorre dalla scadenza di ciascun rateo e non dalla data di decorrenza originaria della pensione. L’atto di diffida inviato all’INPS con pec interrompe la prescrizione, sicché gli arretrati sono dovuti nei cinque anni antecedenti a tale atto. L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 ha esteso anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, e quindi ai Vigili del Fuoco, il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, con applicazione non retroattiva a decorrere dal rateo di gennaio 2022.

Il Fatto

Un ex appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, cessato dal servizio dal 1° gennaio 2014, ha impugnato davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria il provvedimento con cui l’INPS aveva liquidato la pensione applicando l’aliquota del 35%, anziché quella del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, invocando le sentenze delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto al ricalcolo con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini della quota A, oltre interessi e rivalutazione, e ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto. L’INPS ha proposto appello lamentando la violazione dell’art. 2 R.D.L. n. 295/1939, come modificato dall’art. 2 legge n. 428/1985, sostenendo che il termine quinquennale era già decorso alla data della diffida.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello ricostruisce anzitutto il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Le Sezioni Riunite, con la pronuncia n. 1/2021/QM, hanno affermato che la quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il principio è stato poi esteso, con la pronuncia n. 12/2021/QM, ai militari con anzianità inferiore a quindici anni.

La Corte rileva che l’orientamento delle sezioni d’appello era nel senso di negare l’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al personale dei Vigili del Fuoco. Nelle more del giudizio è però intervenuta la legge n. 234/2021 che, all’art. 1, comma 101, ha esteso a tale personale, in relazione alla specificità riconosciuta dall’art. 19 legge n. 183/2010, l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, con finalità perequativa. La Sezione condivide l’orientamento delle sezioni centrali d’appello che, pur riconoscendo natura innovativa e non di interpretazione autentica alla norma, ne ammette l’applicazione ai trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore, limitandone gli effetti ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022.

Tale conclusione è coerente con la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023, che ha precisato come la riliquidazione operi solo a partire dal rateo di gennaio 2022. Il Collegio rileva inoltre che l’INPS ha eccepito la prescrizione riferendosi esclusivamente alla diffida del 15.6.2021 e non anche ai ratei antecedenti al 1° gennaio 2022.

Quanto alla prescrizione, l’atto di diffida trasmesso con pec ha efficacia interruttiva. Il ricorrente ha quindi diritto ai ratei ricalcolati e maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 15 giugno 2016, e non dal 1° gennaio 2014. Sui ratei maturati dal 15 giugno 2016 spettano, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., interessi di legge e rivalutazione secondo i principi delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM. Sulle restanti statuizioni della sentenza impugnata, in assenza di specifico motivo d’appello, si è formato il giudicato. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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