Partecipazione comunale a CER in forma cooperativa: motivazione rafforzata e sostenibilità finanziaria (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 142 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione di una società a partecipazione pubblica o l’acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un ente locale, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, è subordinata a una motivazione rafforzata che dimostri non solo la coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali, ma anche la necessità e l’infungibilità del modulo societario rispetto ad altre forme organizzative. Le finalità meritorie di una comunità energetica rinnovabile non esonerano dall’onere motivazionale, che deve dare conto della indispensabilità dell’intervento pubblico e del raffronto comparativo tra le soluzioni disponibili. Sul piano finanziario, la sostenibilità va verificata sia oggettivamente — capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario — sia soggettivamente, con riguardo agli effetti sul bilancio dell’ente, incluse le clausole statutarie che possono generare oneri ulteriori. La carenza di tali profili determina un giudizio di non completa conformità dell’atto alle norme del TUSP.
Il Fatto
Un Comune delle Marche, con deliberazione consiliare, ha approvato la documentazione per costituire una società cooperativa a r.l. qualificata come impresa sociale di comunità ETS, avente natura di comunità energetica rinnovabile. L’ente intendeva aderire come socio consumatore, sottoscrivendo una quota di capitale di cento euro, con prelievo dal fondo di riserva. L’iniziativa si collegava a un progetto promosso da un Comune limitrofo, consistente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico su un’area di discarica chiusa, con accesso ai contributi previsti dal d.M. MASE n. 414 del 07.12.2023.
La deliberazione è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per il parere previsto dall’art. 5, comma 3, del TUSP. Il quesito concerne la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Le comunità energetiche rinnovabili sono soggetti giuridici autonomi, a partecipazione aperta e volontaria, disciplinati dagli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021, in attuazione della direttiva UE 2018/2001. La forma cooperativa rientra tra i tipi societari consentiti dall’art. 3 del TUSP, e la qualifica di impresa sociale non incide sulla natura pubblicistica della disciplina applicabile.
Sul versante degli oneri motivazionali, la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRCO/2022/QMIG, che ha individuato il perimetro dello scrutinio: la Sezione verifica completezza e adeguatezza degli approfondimenti, nonché affidabilità delle stime, senza tradursi in una forma di coogestione. La valutazione di convenienza economica esige il confronto tra i risultati prevedibili delle varie forme di gestione, con calcolo dettagliato di costi e benefici.
Applicando tali parametri, il Collegio rileva che l’ente ha motivato in modo assertivo ma non comparativo. La scelta della cooperativa è presentata come “soluzione maggiormente idonea”, senza però dimostrare l’indispensabilità dell’intervento pubblico né l’infungibilità dello strumento societario rispetto a soluzioni alternative. Le finalità meritorie della CER non bastano: nessuna disposizione europea, nazionale o regionale esonera dall’onere motivazionale rafforzato.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, il profilo oggettivo risulta documentato da un business plan analitico, con utile netto previsto per il 2028. Il profilo soggettivo, invece, presenta criticità. La bozza di statuto distingue il conferimento del socio producer/prosumer (cento euro) da quello del socio consumer (venticinque euro), mentre la deliberazione autorizza la sottoscrizione di una quota di cento euro pur dichiarando l’intento di aderire come consumatore. La discrasia genera incertezza sull’effettiva natura della partecipazione.
Inoltre, le clausole statutarie prevedono per i soci l’eventuale versamento di una tassa di ammissione e di un sovrapprezzo deliberati dall’assemblea, nonché ulteriori obblighi di pagamento. Tali profili non sono stati oggetto di specifica analisi, pur potendo incidere sul bilancio dell’ente. La Corte conclude per la non completa conformità della deliberazione e dell’operazione alle norme del TUSP, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.
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Nota della Redazione
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