Agente contabile regionale e maneggio: improcedibile il giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 107 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di agente contabile presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto giudiziale e, per le partecipazioni societarie, spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. Non è agente contabile ex lege il liquidatore di società a partecipazione regionale cui una legge regionale attribuiva tale qualità, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di quella disposizione per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Venuta meno la legittimazione passiva per difetto del presupposto soggettivo, il giudizio di conto è improcedibile, salva la possibilità che il conto sia reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2022, presentato dal consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società a partecipazione regionale. Il magistrato istruttore, con relazione proposta al Presidente della Sezione, ha prospettato la declaratoria di improcedibilità della gestione, segnalando l’assenza di un valido atto di parifica e contestando la stessa qualifica di agente contabile del convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.
Fissata l’udienza con decreto presidenziale, l’agente contabile ha depositato memoria chiedendo in via principale la declaratoria di improcedibilità per difetto del presupposto soggettivo. All’udienza, non comparsa l’amministrazione, il Pubblico Ministero e il difensore hanno concluso per l’improcedibilità, e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione, rilevando l’assenza di un valido atto di parifica. Sul punto richiama la regola per cui solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio a norma dell’articolo 140, comma 3 del c.g.c. e che, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e l’esame giudiziale. A sostegno richiama il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.
Sulla qualifica soggettiva, dagli accertamenti istruttori emerge che il convenuto, nell’esercizio verificato, rivestiva la carica di liquidatore della società. Tale qualità gli era attribuita dall’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, che qualificava come agenti contabili i soggetti nominati dalla Regione negli organi societari, assoggettandoli alla giurisdizione contabile.
Il Collegio osserva che tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, in conflitto di interesse perché componenti di organi di amministrazione delle società, in contrasto con la legislazione statale che individua l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni (richiamati l’art. 20, lettera c, l’art. 29, l’art. 32 e l’art. 178 del r.d. n. 827 del 1924, l’art. 9, comma 2, TUSP, d.lgs. 175/2016 e l’art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).
La caducazione della norma regionale impedisce di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né è configurabile un agente contabile di fatto, mancando il maneggio. Difettando la legittimazione passiva, il giudizio è improcedibile. La declaratoria non definisce la regolarità della gestione: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2022, con onere dell’amministrazione regionale di acquisire il conto e parificarlo, ferme le competenze della Procura erariale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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