Spese economali e rappresentanza: irregolarità del conto e debito del contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 27 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto economale è un conto di competenza e non di cassa, soggetto al principio di annualità della gestione: sono illegittime le imputazioni di spesa relative a esercizi diversi da quello di riferimento. Le spese economali hanno carattere residuale e minimale e devono essere giustificate dalla pertinente documentazione, con discarico nei casi di sostanziale finalizzazione istituzionale. Le spese di rappresentanza devono rivestire i caratteri dell’inerenza, dell’ufficialità e dell’eccezionalità, esclusi per gli acquisti di generi di conforto in occasioni conviviali e per gli omaggi a terzi. Il non discarico consegue a un ammanco; la declaratoria di irregolarità può fondarsi sulla mera inosservanza dei requisiti formali e sostanziali del conto, con autonoma liquidazione del debito.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha deferito all’esame collegiale il conto reso da un’agente contabile con funzioni di economo di un ente locale, per l’annualità 2019. La relazione ha chiesto la declaratoria di irregolarità della gestione e la liquidazione del debito per spese non discaricabili, pari a complessivi euro 3.014,83, così ripartite: euro 1.426,20 per “missioni”, euro 1.028,13 per spese di “rappresentanza” ed euro 560,50 per altre spese prive di documentazione giustificativa.
L’agente contabile ha depositato memoria, producendo documentazione distinta per tipologia e deducendo la rilevanza istituzionale delle spese, la loro modesta entità e l’urgenza degli esborsi. Ha concluso per il discarico totale, invocando la conformità a legge del proprio operato e l’assenza di dolo. Il Pubblico ministero ha concluso per il discarico parziale, con liquidazione del debito per euro 667,15.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio esamina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., che la prevede decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata la relazione o elevate contestazioni. Il termine ha natura processuale e soggiace alla sospensione feriale e a quella dell’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020. Il conto è stato depositato il 15 ottobre 2020 e la relazione di addebiti del 16 ottobre 2025 risulta tempestiva anche considerando la sola sospensione feriale: il giudizio non è estinto.
Nel merito, la Corte ricorda che la responsabilità contabile si modella sul paradigma della responsabilità amministrativa e richiede la verificazione di un danno alle finanze pubbliche. Ai sensi dell’art. 149, comma 3, cod. giust. cont., quando non pronuncia discarico il giudice liquida il debito dell’agente e, ove occorra, dispone la rettifica dei resti, ovvero dichiara l’irregolarità della gestione. Il non discarico presuppone un ammanco; la declaratoria di irregolarità può invece ricondursi alla mera inosservanza dei requisiti formali. Le irregolarità contabili non danno luogo a liquidazione quando non si configuri un danno effettivo, perché l’amministrazione avrebbe comunque dovuto sostenere quelle spese.
Le spese economali costituiscono una deroga alla scansione impegno-liquidazione-ordinazione-pagamento degli artt. 152 e 182 ss. d.lgs. n. 267/2000 e sono dirette a fronteggiare esigenze impreviste, con carattere residuale e minimale. Esse devono essere giustificate dalla pertinente documentazione. Nel caso concreto, la produzione documentale ha consentito di predicare l’inerenza e la riconducibilità delle spese alle finalità istituzionali dell’ente.
Il conto economale è un conto di competenza, soggetto al principio di annualità: non sono ammesse imputazioni di spesa relative a esercizi diversi. Quanto alle spese di rappresentanza, esse mirano ad accrescere il prestigio e la reputazione dell’amministrazione verso l’esterno e devono rivestire i caratteri dell’inerenza, dell’ufficialità e dell’eccezionalità. Tali caratteri sono esclusi per gli acquisti di generi di conforto in occasioni conviviali e per gli omaggi a terzi.
Il conto, nella parte in cui imputa spese di esercizi diversi e qualifica come di rappresentanza esborsi privi dei relativi caratteri, è irregolare. Alla declaratoria segue la liquidazione del debito per euro 667,15, relativo alle spese per due rinfreschi, alla cena dei componenti della commissione edilizia e all’acquisto di tre omaggi floreali. Le spese di giustizia seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.