Accertamento negativo del nesso causale e pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 70 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di dipendenza da causa di servizio, l’accertamento negativo contenuto in una sentenza del giudice amministrativo, divenuta definitiva per mancata impugnazione, costituisce titolo giuridico idoneo anche ai fini dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio. A tale pronuncia va riconosciuta la stessa attitudine preclusiva che l’orientamento della giurisdizione contabile riferisce all’accertamento positivo, poiché rileva il fatto patogenetico e il nesso eziologico tra fatto di servizio e infermità, e non il segno dell’esito. Ne consegue che la Corte dei conti non può pervenire a una pronuncia di segno contrario. L’art. 169, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 si interpreta nel senso che, ai fini della decadenza, è sufficiente l’istanza di dipendenza causale, ancorché finalizzata anche all’equo indennizzo. Il Ministero della Difesa conserva la legittimazione passiva, non potendo una fonte subprimaria mutare le attribuzioni tra pubbliche amministrazioni.
Il Fatto
Un ex militare dell’Esercito, collocato a riposo nel 2015 per permanente inidoneità al servizio, ha agito davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania per ottenere l’annullamento del duplice diniego oppostogli dal Ministero della Difesa in ordine alla dipendenza da causa di servizio e all’equo indennizzo, nonché per l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata di prima categoria. Il ricorrente ha riferito di aver contratto una complessa patologia neurologica in esito a un ictus, collegandola all’attività di servizio svolta, con numerose missioni all’estero, e ha contestato il silenzio serbato dall’INPS sull’istanza di pensione privilegiata.
Il Ministero della Difesa ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l’interessato in congedo assoluto, e ha richiamato il rigetto, da parte del TAR Campania, del ricorso proposto avverso il decreto di diniego. L’INPS ha eccepito la decadenza dal diritto alla pensione privilegiata per tardività dell’istanza rispetto al termine quinquennale e la carenza di giurisdizione in tema di equo indennizzo.
La Motivazione della Corte
La Sezione disattende entrambe le eccezioni del Ministero. Quanto alla pretesa carenza di legittimazione passiva, si esclude che una fonte subprimaria, quale la circolare dell’INPDAP richiamata, possa determinare un mutamento di attribuzioni da una pubblica amministrazione a un’altra. Quanto al Comitato di verifica per le cause di servizio, il suo parere resta un mero atto endoprocedimentale che, anche ove vincolante, lascia al Ministero la titolarità esclusiva del provvedimento finale e la legittimazione a resistere.
È parimenti infondata l’eccezione di decadenza dell’INPS. Il primo comma dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 considera sufficiente l’istanza di dipendenza causale, che nella specie risulta presentata tempestivamente, ancorché finalizzata anche all’attribuzione dell’equo indennizzo.
Nel merito, il decreto ministeriale aveva negato sia la dipendenza causale sia i benefici per le vittime del dovere, previsti dal d.P.R. n. 243/2006, che presuppongono anch’essi l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per particolari condizioni ambientali o operative di missione. Quel decreto, fondato sul parere negativo del Comitato, è stato impugnato dinanzi al TAR, che ha escluso profili di irragionevolezza o arbitrarietà della discrezionalità tecnica esercitata e ha rilevato che il ricorrente aveva operato un riferimento pressoché esclusivo al servizio all’estero in condizioni solo genericamente stressogene, mentre l’amministrazione aveva dato conto di una specifica predisposizione soggettiva all’insorgenza della patologia. Alla luce del rapporto informativo in atti, la Sezione esclude altresì la valenza stressogena delle mansioni svolte dopo il rientro dall’Afghanistan, avvenuto oltre cento giorni prima dell’ictus.
Il passaggio decisivo è l’applicazione dell’orientamento della Terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 107/2025, secondo cui l’accertamento sulla dipendenza da causa di servizio può essere gravato davanti al giudice amministrativo o davanti al giudice contabile, e la sentenza intervenuta per prima sul medesimo fatto patogenetico e sul nesso eziologico costituisce titolo giuridico idoneo anche ai fini dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio. La Sezione ne trae la conseguenza simmetrica: ove l’accertamento negativo sia confermato dalla sentenza del giudice amministrativo, è preclusa una contrastante pronuncia della Corte dei conti. Non può ritenersi che faccia stato il solo accertamento favorevole e non anche quello negativo. La domanda è pertanto rigettata, con integrale compensazione delle spese in ragione dell’infondatezza delle eccezioni sollevate dalle parti resistenti.
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Nota della Redazione
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