Riliquidazione della pensione pubblica per contributi non valorizzati (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 408 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del dipendente pubblico presuppone la corretta valorizzazione di tutti i periodi contributivi maturati in costanza di rapporto di lavoro, compresi quelli risultanti dalle comunicazioni dell’amministrazione datrice di lavoro. La parziale esecuzione delle procedure di rideterminazione da parte dell’INPS non integra il pieno soddisfacimento del diritto azionato e non giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il giudice contabile accerta pertanto il diritto alla riliquidazione e condanna l’Istituto ad adottare i provvedimenti consequenziali, fatti salvi gli effetti delle riliquidazioni già deliberate ed eseguite.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex dipendente del Ministero dell’Istruzione, impugnava il decreto di conferimento della pensione contestando l’erroneità dell’importo liquidato. Lamentava l’omessa valutazione dei periodi di contribuzione relativi all’attività prestata presso il Ministero dei Lavori Pubblici e dei contributi versati per il periodo compreso tra il 21 settembre 1989 e il 24 ottobre 1990.
Dopo il provvedimento declinatorio della giurisdizione emesso dal Tribunale del lavoro, il ricorrente riassumeva la causa davanti alla Corte dei conti. Costituendosi, l’INPS deduceva di avere già provveduto a una riliquidazione in applicazione del D.M. n. 1476 del 2018 e di avere richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il conto assicurativo relativo al periodo residuo, invocando la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile muove dalla ricostruzione del sistema di calcolo della pensione dei dipendenti pubblici iscritti all’ex INPDAP, ente confluito nell’INPS dal 1° gennaio 2012. Il trattamento è legato al prelievo contributivo effettuato durante la carriera, rapportato alla retribuzione erogata. La retribuzione imponibile comprende tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro a qualunque titolo.
La Corte richiama l’aliquota contributiva destinata al fondo pensioni dei dipendenti pubblici, pari al 33% per le amministrazioni statali, con la maggiorazione di un punto a carico del dipendente sulla quota eccedente la retribuzione pensionabile, maggiorazione di natura solidaristica e priva di incidenza sul calcolo. Distingue poi i regimi applicabili in base all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e illustra le quote A, B e C, precisando che nella quota A rientrano solo le voci fisse di stipendio, con esclusione di quelle accessorie.
Nel merito, le doglianze del ricorrente afferivano all’omessa valorizzazione di parte dei periodi contributivi, documentati dal D.M. n. 1476 del 2018 e dalla successiva nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ricorrente aveva illustrato analiticamente gli errori di calcolo dell’Istituto, allegando anche un conteggio elaborato dall’organizzazione sindacale di categoria.
Esaminato il provvedimento di liquidazione, la Corte rileva che nella voce relativa alla ricongiunzione — quanto alla contribuzione maturata fino al 1992 — il periodo dal 1° ottobre 1981 al 26 ottobre 1988 non risulta correttamente valorizzato, almeno in relazione alle indicazioni fornite dal Ministero con la nota del 1° agosto 2001. Ne consegue il diritto del ricorrente alla revisione del provvedimento di pensione, valorizzando tutte le voci contributive maturate nel rapporto di lavoro.
L’INPS aveva dato atto dell’avvio e della parziale esecuzione delle procedure di riliquidazione, dichiarando la volontà di dare riscontro alle istanze. Tuttavia, non risultando completate tutte le procedure e mancando la prova dell’integrale soddisfacimento del diritto, la domanda di cessazione della materia del contendere è respinta. L’Istituto è condannato a procedere alla rideterminazione e alla successiva riliquidazione, fatti salvi gli effetti delle riliquidazioni già deliberate ed eseguite. Le spese sono compensate in ragione della condotta dell’Istituto resistente.
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Nota della Redazione
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