Agente contabile e rettifica ex post della qualifica: conto procedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 156 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rettifica ex post della qualifica di agente contabile, disposta dall’amministrazione a distanza di anni dal deposito del conto giudiziale, non determina l’improcedibilità del giudizio di conto. Essa non è sufficiente a esonerare il consegnatario dal giudizio sulla propria gestione quando non venga indicato altro soggetto titolare del debito di custodia, obbligato alla resa del conto in alternativa. Il responsabile della struttura cui è affidata la gestione del parco macchine è agente contabile con debito di custodia, e non mero titolare di un debito di vigilanza. Ne deriva la procedibilità del conto e, in mancanza di conclusioni nel merito, la restituzione degli atti al Magistrato designato ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale è investita di un giudizio di conto relativo alla gestione, per un esercizio finanziario, di un agente contabile consegnatario di beni mobili — automezzi e parco macchine — presso una struttura sanitaria. Il Magistrato designato ha deferito al Collegio, ai sensi dell’art. 145 c.g.c., la questione preliminare della procedibilità del conto. L’amministrazione, con due note dirigenziali, aveva proposto la rettifica dell’atto di nomina dell’agente, qualificandolo come mero agente amministrativo, titolare di un debito di vigilanza e non di custodia.

Con una successiva deliberazione commissariale l’agente è stato eliminato dall’elenco degli agenti contabili. La difesa ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità del conto, non essendo il soggetto tenuto alla resa. Nessuno è comparso per l’agente e per l’amministrazione; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio risolve la questione nel senso della procedibilità del conto. Il conto giudiziale risulta sottoscritto dall’agente, regolarmente parificato dall’amministrazione, verificato dall’organo di revisione contabile con apposito verbale e infine approvato con deliberazione commissariale. Si tratta di atti che presuppongono il riconoscimento della qualifica di agente contabile.

A ciò si aggiunge che, con una deliberazione direttoriale, il medesimo soggetto era stato riconosciuto agente contabile di fatto per la gestione del parco automezzi per un anno e agente contabile di diritto per l’anno successivo. La qualifica, dunque, non risulta mai contestata prima del deposito del conto.

La Corte ritiene che la rettifica ex post della qualifica, operata a distanza di anni dal deposito del conto, non sia sufficiente a esonerare l’agente dal giudizio sulla gestione. L’amministrazione non ha indicato alcun altro agente contabile titolare del debito di custodia per il conto in esame, che sarebbe stato obbligato alla resa in alternativa.

La stessa atto aziendale e l’allegato organigramma collocano la struttura complessa cui è affidata la gestione del parco macchine nell’ambito del Dipartimento amministrativo e tecnico, attribuendo al responsabile del parco automezzi la relativa gestione: ne deriva la sussistenza di un debito di custodia e non di vigilanza, come invece asserito dall’amministrazione sanitaria.

La Corte richiama infine la deliberazione direttoriale, secondo cui il conto giudiziale va reso dai magazzini con debito di custodia, con esclusione dall’obbligo di coloro che hanno solo il debito di vigilanza. L’agente è pertanto da ritenere agente contabile. Mancando nella relazione conclusioni nel merito, gli atti sono restituiti al Magistrato designato per l’esame e la compilazione della relazione, con rinvio della statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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