Responsabilità erariale dei dirigenti sanitari e colpa grave nel demansionamento del dirigente (Corte dei Conti Sez. III App. n. 127 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di appello, la responsabilità per danno erariale da demansionamento e da differenze retributive richiede la dimostrazione del nesso causale e della colpa grave in capo a ciascun convenuto, non potendosi desumere la seconda dalla mera posizione organizzativa rivestita. In particolare, il responsabile della S.C. Risorse umane che si limiti alla sottoscrizione per delega del contratto di assunzione, su conforme delibera del Direttore generale, non risponde del suddetto pregiudizio quando non disponga di margini per una diversa assegnazione del neo-dirigente. Il direttore sanitario di presidio che abbia formalmente rappresentato ai vertici aziendali la condizione del dirigente sottoutilizzato è esente da colpa grave, non potendo adottare disposizioni di servizio intese allo spostamento del medesimo al di fuori dell’ambito ospedaliero privo della previsione dirigenziale. In materia di differenze retributive, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalle singole date di erogazione degli emolumenti non dovuti, non dal passaggio in giudicato della sentenza civile che abbia accertato il demansionamento.
Il Fatto
Con la sentenza n. 74/2022, la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio aveva assolto con il favore delle spese i dirigenti di una azienda sanitaria locale dagli addebiti per danno erariale da demansionamento e differenze retributive. La vicenda origina da una procedura selettiva interna per un posto di dirigente amministrativo, vinta da un dipendente già in servizio come collaboratore amministrativo. Nonostante l’assunzione con qualifica dirigenziale, il neo-dirigente era rimasto assegnato alla medesima struttura, svolgendo le precedenti mansioni. Il Tribunale civile, con sentenza divenuta irrevocabile, aveva accertato il demansionamento e condannato l’azienda al risarcimento.
La Procura regionale, ravvisato il nocumento erariale, aveva evocato in giudizio i funzionari ritenuti responsabili. Stralciate le posizioni dei vertici aziendali per prescrizione, l’addebito era stato confermato sui dirigenti intermedi. La sentenza di primo grado aveva escluso in capo a costoro la colpa grave, facendo gravare la responsabilità sulle posizioni apicali. La Procura ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’atto aziendale, che riserva al Direttore generale la responsabilità complessiva della gestione e il potere di individuare il fabbisogno di personale e di indire le procedure selettive per la copertura dei posti. Al Direttore amministrativo competono la legittimità degli atti e la gestione economico-finanziaria; al Direttore sanitario la direzione dei servizi sanitari di presidio. La Corte rileva che nessuna di tali figure disponeva, nel caso concreto, del potere di assegnare il dirigente a una struttura diversa da quella indicata nel contratto.
Quanto al primo appellato, emerge che la volontà contrattuale era riconducibile alla sola Direzione generale, trattandosi di un contratto vincolato e inderogabile. Il breve lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione e l’individuazione della sede non avrebbe consentito margini operativi diversi. La censura volta a introdurre obblighi di pianificazione della pianta organica è dichiarata inammissibile, in quanto estranea al libello introduttivo e non oggetto di contraddittorio in primo grado.
Con riferimento al dies a quo della prescrizione del danno da differenze retributive, la Corte osserva che il fatto dannoso si perfeziona con il materiale depauperamento del patrimonio pubblico, identificabile con le singole date di erogazione degli emolumenti. La tesi dell’appellante, che invocava il passaggio in giudicato della sentenza civile, è respinta: i due piani del danno indiretto e del danno diretto restano distinti, e solo il primo si configura al momento dell’emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato.
Per il direttore amministrativo ad interim, il difetto di competenza nel conferimento di incarichi dirigenziali esclude la colpa grave, non disgiunto dalla circostanza che il neoassunto era incardinato presso una struttura complessa diversa. Analoga conclusione vale per l’altro responsabile delle risorse umane, gravato da alcun onere informativo ulteriore rispetto a quello assolto. Quanto al direttore sanitario di presidio, la nota con cui rappresentò ai vertici aziendali la situazione del dirigente sottoutilizzato vale a escludere la grave colpevolezza, essendo prevalentemente inesistenti le mansioni dirigenziali in ambito ospedaliero e difettando il potere di trasferimento del dirigente. Il gravame è pertanto disatteso e la sentenza confermata.
Nota della Redazione
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