Agevolazioni fiscali per calamità naturali e aiuti di Stato illegittimi (Cass. civ. Sez. V n. 21722 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni tributarie riconosciute alle imprese per calamità naturali, la decisione della Commissione UE 2015/5549 del 14 agosto 2015, che ha dichiarato incompatibile con il mercato interno il regime di cui all’art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006, è ius superveniens immediatamente applicabile ai sensi dell’art. 288 TFUE, con la conseguenza che il giudice nazionale deve verificarne gli effetti anche d’ufficio. Il beneficio resta fruibile solo se l’aiuto individuale, al momento della concessione, rispetti il regolamento de minimis applicabile o sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, compensando i danni subiti senza sovracompensazione. Grava sul contribuente l’onere di provare i presupposti di tale compatibilità. La sospensione dei termini per gli adempimenti tributari non inibisce all’amministrazione finanziaria l’adozione di atti di accertamento e l’avvio della riscossione, poiché essa incide sui termini del contribuente e non sull’attività dell’Ufficio.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di partita IVA, ha impugnato alcune cartelle di pagamento per IRPEF, IVA e IRAP relative all’anno 2002, emesse ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. A fondamento del ricorso ha dedotto l’inesigibilità dei crediti, invocando la sospensione dei termini prevista dalla legge n. 296/2006 in favore dei soggetti colpiti nella provincia di Catania dagli eventi sismici e vulcanici.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla sospensione. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha rigettato l’appello erariale, osservando che alla scadenza dei termini per la rateizzazione l’Ufficio avrebbe potuto verificare la regolarità dei pagamenti ed eventualmente procedere alla riscossione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, connessi tra loro.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene entrambi fondati. Il giudice di appello non si è attenuto al principio per cui la sospensione dei termini riguarda gli adempimenti di natura tributaria del contribuente e non l’attività dell’amministrazione finanziaria. Quest’ultima, pertanto, ben può disporre accertamenti e avviare la riscossione durante il periodo di sospensione, come già affermato dalla stessa Corte.

Il secondo motivo è quindi fondato: la CTR ha ritenuto che la proposizione dell’istanza di sospensione precludesse a monte l’adozione dell’atto impugnato, senza considerare la necessità di verificare la regolarità e tempestività dei versamenti alla scadenza del piano di rateizzazione, quale condizione per accordare lo sgravio del 50 per cento su imposta, sanzioni e interessi.

La Corte ritiene fondato anche il primo motivo, di carattere pregiudiziale. La Commissione UE, con la decisione C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto di Stato che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali, tra cui l’art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006. La decisione è stata confermata dal Tribunale dell’Unione europea con sentenza del 26 gennaio 2018.

Tale decisione costituisce, secondo la Corte, ius superveniens immediatamente applicabile, trattandosi di atto normativo vincolante ai sensi dell’art. 288 TFUE. Il giudice di legittimità deve darvi attuazione anche d’ufficio. Ne consegue che l’agevolazione non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, salvo che l’aiuto individuale rispetti il regolamento de minimis o sia compatibile con il mercato interno ex art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, in quanto destinato a compensare i danni da calamità senza sovracompensazione.

Spetta al giudice di merito la verifica dei presupposti, con onere probatorio a carico del contribuente. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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