Inammissibile il ricorso per doppia conforme e critica di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 30705 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza resa in grado d’appello, l’ipotesi di doppia conforme ricorre non soltanto quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta. Ne consegue che, in presenza di doppia conforme, è inammissibile il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. che non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che esse sono tra loro diverse, risolvendosi altrimenti in una critica de facto alla valutazione probatoria. La statuizione impugnata non è sindacabile in sede di legittimità ove il ricorrente si limiti a sollecitare una revisione del giudizio sul fatto.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda del Fallimento di una cooperativa, aveva dichiarato l’inefficacia, ex art. 67, comma 2, legge fall., di due pagamenti eseguiti in forza di un accordo transattivo e l’aveva condannata alla restituzione delle relative somme, oltre interessi. La Corte d’Appello aveva rigettato il gravame, ritenendo sussistenti i requisiti della revocatoria fallimentare e non integrata la causa di esonero di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), legge fall.

La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando rispettivamente la violazione dell’art. 2729 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, integrato dalla convenzione bancaria richiamata nel piano di risanamento. Il Fallimento ha resistito con controricorso. Ravvisati profili di inammissibilità, è stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con successiva istanza di decisione e trattazione in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, facendo proprie le argomentazioni della proposta di definizione. Entrambi i motivi, considerati nel loro complesso, si risolvono in una critica de facto a fronte di una fattispecie di doppia conforme.

La ricorrente sosteneva che il tribunale e la corte territoriale fossero pervenuti alla decisione su ragioni di fatto diverse. In particolare, il primo giudice non avrebbe esaminato gli atti del piano e avrebbe escluso la natura attuativa dell’accordo; la corte d’appello, invece, avrebbe dato per assodata l’esistenza del piano e considerato rilevanti la successione cronologica e la cancellazione dell’ipoteca.

La Corte ha replicato che tali rilievi sono irrilevanti. In ipotesi di doppia conforme, il ricorso fondato sul n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Sul punto la Corte richiama il precedente Cass. Sez. 3 n. 5947-23.

Il Collegio ha poi precisato che la doppia conforme non richiede una corrispondenza integrale tra le due pronunce: è sufficiente che esse siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice d’appello, come affermato da Cass. Sez. 6-2 n. 7724-22. Tale è la situazione di specie, essendo il primo motivo interamente funzionale a una revisione del giudizio sulla prova.

La Corte ha inoltre ravvisato i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., con sanzione equitativamente fissata in € 5.000, e ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, con importo di € 2.500, richiamando sul punto Cass. Sez. Un. n. 27195/2023 e Sez. Un. n. 27433/2023. Ha infine dato atto dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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