Nullità del contratto per violazione delle norme sulla spesa per stabilizzazione LSU (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21721 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato l’illegittimità della procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, per contrarietà alle norme imperative sul contenimento della spesa di personale, determina la nullità del contratto di lavoro stipulato dall’ente locale in attuazione di tale procedura, ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 36 d.lgs. n. 165 del 2001. La nullità della procedura concorsuale costituisce causa di nullità dei contratti sottoscritti in esito ad essa, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia dato causa al vizio o ne abbia avuto consapevolezza. Nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del preteso diritto alla prosecuzione del rapporto il giudice ordinario può disapplicare il provvedimento di annullamento in autotutela solo ove ne ravvisi i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi. In caso contrario trova applicazione esclusivamente la tutela dei rapporti di lavoro di fatto, remunerati ai sensi dell’art. 2126 c.c. e dei principi sanciti dagli artt. 35 e 36 Cost., senza che rilevi l’affidamento del personale.

Il Fatto

Il lavoratore aveva adito il Tribunale di Cassino chiedendo la declaratoria di nullità o l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegra e risarcimento del danno. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso.

La Corte d’appello di Roma, in riforma, aveva accolto l’appello dell’ente locale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 14, comma 3, CCNL Enti locali, oltre alla mancata considerazione dell’affidamento ingenerato nel personale.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che la cessazione del rapporto avrebbe dovuto essere regolata dall’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, non già dalla caducazione in autotutela dell’iter di assunzione e dei contratti conseguenti per violazione delle norme sul contenimento della spesa. La Corte ritiene la doglianza infondata.

Il Collegio osserva che non viene in rilievo un caso di licenziamento, ma un problema di caducazione con effetti ex tunc di un contratto di lavoro nullo per violazione di norme imperative. La contestazione non riguardava un fatto sopravvenuto durante il rapporto, bensì un vizio genetico del contratto, rilevato dall’ente in seguito all’annullamento in autotutela degli atti della procedura di stabilizzazione.

La categoria della nullità del contratto di lavoro è nota alla disciplina del rapporto privatistico, come dimostra l’art. 2126 c.c., che ne regola le conseguenze disponendone l’inefficacia per il periodo di esecuzione. La nullità è prevista in via generale dall’art. 1418 c.c. per i contratti contrari a norme imperative e trova conferma, per il pubblico impiego privatizzato, nell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001. La P.A. datrice di lavoro, pur operando con la capacità del datore privato in un rapporto paritario, può utilizzare gli strumenti civilistici, compreso il rilievo della nullità, se ne ricorrano i presupposti.

La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’annullamento in autotutela di un concorso, ai sensi dell’art. 21 novies della legge n. 241 del 1990, determina la nullità originaria, rilevabile d’ufficio, del contratto stipulato in esito alla selezione, con potere del giudice ordinario di disapplicare il provvedimento solo in presenza di vizi di legittimità amministrativa (Cass., Sez. L, n. 1307 del 2022; Cass., Sez. L, n. 30992 del 2019). Le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale richiedono la necessaria copertura finanziaria, con la conseguenza che i contratti nulli non possono essere considerati ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera, in applicazione del principio quod nullum est nullum producit effectum (Cass., Sez. L, n. 15364 del 2023; Cass., Sez. L, n. 32263 del 2021).

Nel caso di specie la nullità deriva, quantomeno, dall’art. 1, comma 557 ter, della legge n. 296 del 2006, oltre che dagli artt. 36 e 35 d.lgs. n. 165 del 2001 e 1418 c.c., eventualmente in combinato disposto con gli artt. 76, comma 7, d.l. n. 112 del 2008 e 14, comma 9, d.l. n. 78 del 2010. L’accertamento del venir meno del rapporto sarebbe stato illegittimo solo in caso di accertata illegittimità del provvedimento di annullamento d’ufficio, circostanza esclusa per il mancato rispetto delle norme sulla spesa pubblica. Quanto all’affidamento, esso è recessivo ove i dipendenti reclamino la continuazione del rapporto e un’indennità risarcitoria. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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