Agevolazioni per lavoratori rientrati: la diversa soggettività giuridica del datore di lavoro (Cass. civ. Sez. V n. 5727 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 238/2010 per i soggetti che rientrano in Italia, il giudice di legittimità può censurare, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., l’errore di percezione caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza oggetto di discussione tra le parti e sia decisivo. Nel caso di gruppi societari, le società appartenenti al medesimo gruppo conservano autonomia e soggettività giuridica, anche con riguardo ai rapporti di lavoro, salva la configurabilità di un unico centro di imputazione in presenza di simulazione o frazionamento in frode alla legge. È quindi viziata la decisione di merito che neghi il beneficio sull’erroneo presupposto della continuità del rapporto con il datore estero, quando dagli atti emerge l’alterità soggettiva del datore italiano.
Il Fatto
Il contribuente, già residente all’estero alle dipendenze di una società estera, viene assunto con qualifica dirigenziale da una succursale italiana facente capo a un diverso soggetto societario. Trasferisce quindi la residenza nel territorio di un Comune italiano e presenta all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso delle maggiori IRPEF e addizionali versate per gli anni 2014 e 2015, invocando le agevolazioni della legge n. 238/2010.
Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, il contribuente ricorre alla Commissione tributaria provinciale, che rigetta il ricorso. La Commissione tributaria regionale rigetta l’appello, sul presupposto che il contribuente fosse stato solo distaccato in Italia dal precedente datore di lavoro e che mancasse la prova dell’alterità giuridica del datore italiano. Avverso tale pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente perché strettamente connessi e sono accolti. La Corte muove dalla disciplina di riferimento: gli artt. 2 e 3 della legge n. 238/2010 riconoscono benefici fiscali a determinate categorie di soggetti che, dopo un periodo di studio o lavoro all’estero, rientrano in Italia. Il D.M. 3 giugno 2011 individua le categorie dei beneficiari, richiedendo il possesso di un titolo di laurea, la residenza continuativa in Italia per almeno ventiquattro mesi e la residenza o il domicilio all’estero nel periodo antecedente al rientro.
Richiamata la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012 dell’Agenzia delle Entrate sul piano probatorio, il giudice di legittimità affronta il nucleo del contendere. La Commissione regionale aveva negato il beneficio ritenendo il contribuente semplicemente distaccato dal datore estero, senza provare che il datore italiano fosse un soggetto giuridico distinto.
La Corte ricorda che, nei gruppi societari, le società conservano la propria autonomia e soggettività, anche con riguardo ai rapporti di lavoro, salvo che si ravvisi un unico centro di imputazione in presenza di simulazione o frazionamento in frode alla legge, accertato dal giudice del merito. Richiama sul punto Cass. n. 32474 del 2021.
Sul versante processuale, la Corte ribadisce che il travisamento della prova è censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., quando l’errore cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, oggetto di discussione tra le parti, ed è decisivo. Richiama Cass. n. 37382 del 2022 e Cass. n. 9507 del 2023.
Applicando tali principi, la Corte rileva che proprio dalla ricognizione della prova documentale emerge, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione regionale, l’alterità giuridica del datore italiano rispetto al precedente datore estero. Sussiste quindi il grave travisamento di fatto, trattandosi di questione controversa e decisiva, poiché dall’alterità soggettiva dipende il riconoscimento del beneficio. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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