Effetti dell’accertamento con adesione del socio e principio di competenza dei ricavi (Cass. civ. Sez. V n. 5726 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento con adesione definisce la pretesa tributaria nei soli confronti del soggetto che lo ha sottoscritto e non estende automaticamente i suoi effetti alla posizione del socio della società partecipata. Ne consegue che il deposito della proposta di adesione relativa all’avviso di accertamento della società non produce effetto sospensivo del termine di impugnazione dell’avviso di accertamento del maggior reddito di partecipazione imputato per trasparenza al socio. In materia di imposte sui redditi, la formazione del reddito d’impresa è regolata dal principio di competenza di cui all’art. 109, secondo comma, d.P.R. n. 917/1986, per cui i ricavi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, anche se non ancora incassati, non rilevando la conclusione del ciclo finanziario dell’operazione.

Il Fatto

Il contribuente, quale ex socio di una società in accomandita semplice cancellata nel gennaio 2009, ha impugnato due avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2007. Il primo recuperava maggiori imposte in capo alla società; il secondo recuperava maggiore IRPEF a titolo di maggiori redditi da partecipazione imputati al socio per trasparenza. Il contribuente ha dedotto la nullità degli atti impositivi per essere stati notificati a un soggetto estinto.

Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo gli importi. Il giudice di appello ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo tempestivo il ricorso sul presupposto che il deposito della proposta di accertamento con adesione relativa al primo avviso spiegasse effetto sospensivo anche sul secondo, per il collegamento strutturale tra i due atti. Nel merito ha confermato la riduzione. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 6, commi 2 e 4, d.lgs. n. 218/1997. La Corte osserva che gli atti impugnati sono diversi e riguardano soggetti distinti, la società e il socio, e che la sospensione dei termini per impugnare opera solo per gli atti impositivi oggetto dell’accertamento con adesione.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’accertamento con adesione mira a definire concordemente la pretesa dell’amministrazione finanziaria, evitando il ricorso giurisdizionale, e l’ordinamento non prevede l’automatica estensione degli effetti dell’adesione concordata dalla società in favore dei soci della partecipata (Cass., Sez. VI, n. 879 del 2022; Cass., Sez. V, n. 20200 del 2020). Il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio, sicché il motivo è fondato.

Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986. Il giudice di appello aveva confermato la riduzione degli importi fondandosi sulla mancata prova dell’incasso delle somme indicate nelle fatture, ritenendo prevalente la questione dell’inesistenza contabile dell’operazione.

La Corte rileva che la formazione del reddito d’impresa è regolata dalle regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito di cui all’art. 109, secondo comma, d.P.R. n. 917/1986, per cui i ricavi per corrispettivi, anche se non ancora incassati, purché maturati, entrano a far parte delle componenti positive di reddito (Cass., Sez. V, n. 29485 del 2021; Cass., Sez. V, n. 32958 del 2018). È l’esercizio in cui si è formato il titolo giuridico fonte dei ricavi quello in cui essi vanno indicati (Cass., Sez. V, n. 28671 del 2018), non anche quello del pagamento. Il motivo è pertanto fondato.

Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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