Compensi agli avvocati, il giudice non può ridurre oltre il 50 per (Cass. civ. Sez. V n. 34199 del 26.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. La misura della riduzione massima è inderogabile, perché i parametri sono adottati da un organo statale per finalità di interesse generale. Il valore della controversia, ai fini del rimborso, va fissato secondo il criterio del disputatum.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato la decisione di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese, compensate nonostante la soccombenza dell’ente impositore. Il giudizio di appello aveva dunque ad oggetto esclusivo la correttezza della condanna alle spese del primo grado.

Il ricorso lamenta che le spese dei due gradi di merito siano state liquidate al di sotto dei minimi tariffari previsti dal d.m. n. 55 del 2014, senza adeguata motivazione. L’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La questione muove dalla riformulazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. n. 37 del 2018. Nel testo originario il giudice poteva aumentare i valori medi fino all’80 per cento e diminuirli fino al 50 per cento. In quella vigenza la giurisprudenza escludeva il sindacato di legittimità sulla scelta entro i parametri, imponendo la motivazione solo per gli scostamenti ulteriori, con il solo limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta compensi simbolici.

Con la novella del 2018, applicabile alla fattispecie, i valori medi «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento». La formula rende inderogabili le riduzioni massime, secondo l’insegnamento di Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021.

Il Collegio richiama la sentenza della Corte di Giustizia 427/2017, resa sull’art. 101 TFUE in combinato disposto con l’art. 4, paragrafo 3, TUE. Il giudice dell’Unione rimette al giudice nazionale la verifica della rispondenza dei minimi a obiettivi legittimi e della loro proporzionalità. Nel caso italiano i nuovi parametri, pur predisposti dal CNF, sono adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato, da un organo statale per garantire trasparenza e unitarietà dei compensi professionali. La restrizione è quindi giustificata.

Ne deriva il principio per cui la liquidazione non può scendere sotto la metà dei valori medi tabellari. Quanto al valore della controversia, esso si determina con il criterio del disputatum: per il primo grado vale la somma domandata o quella accordata; per l’appello, la somma impugnata o la maggiore somma riconosciuta (Cass. n. 35195 del 2022). Se però il gravame investe solo la statuizione sulle spese, il valore è dato dall’importo liquidato dal primo giudice (Cass. n. 18465 del 2024).

Il valore del primo grado, commisurato alla cartella sottesa all’iscrizione ipotecaria impugnata, era di Euro 12.044,17: l’importo medio liquidabile per le quattro fasi era di Euro 3.305,00. La liquidazione inferiore operata dalla CTR è dunque illegittima. Assorbita la censura sulle spese del gravame, la Corte cassa e decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando per il primo grado Euro 3.471,00 e per l’appello Euro 1.979,00, esclusa la fase istruttoria, con distrazione in favore dei difensori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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