Conti giudiziali irregolari senza ammanco e aggio sulle spese di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 6 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto del concessionario della riscossione, le spese postali e di notifica degli atti della riscossione coattiva, ripetibili dal contribuente e anticipate dall’agente, concorrono a formare la base di calcolo dell’aggio spettante al concessionario, non potendo la norma convenzionale derogare alle norme primarie di riferimento. La mancata emissione della fattura per gli aggi, non richiesta dall’ente pubblico, non integra di per sé un’irregolarità suscettibile di addebito giuscontabile, restando escluso il profilo soggettivo della condotta. Conseguentemente, i conti possono essere dichiarati irregolari senza ammanco, con integrale compensazione delle spese.

Il Fatto

La vicenda riguarda tre conti giudiziali relativi alla gestione contabile di un agente della riscossione esterna di un Comune, per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016. Dopo una prima relazione di irregolarità e una sentenza-ordinanza che aveva dichiarato la procedibilità del giudizio, gli atti erano rimessi al magistrato istruttore per il completamento dell’istruttoria.

La relazione integrativa aveva quantificato gli addebiti in diverse voci, contestando l’applicazione dell’aggio su spese di notifica e postali non previste dalla convenzione e il trattenimento di corrispettivi in assenza di regolari fatture. L’agente contabile si è costituito depositando documentazione a sostegno della regolarità della gestione, chiedendo il discarico; il pubblico ministero si è rimesso al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue il profilo formale da quello sostanziale. Sotto il primo aspetto, rileva la non corrispondenza tra i dati esposti nei conti giudiziali e quelli risultanti dai documenti sullo stato dei ruoli al termine di ciascun esercizio. L’argomentazione difensiva, secondo cui la discordanza dipenderebbe dall’importo dinamico delle sospensioni, è ritenuta non dirimente, poiché i dati sono riferiti alla medesima data per ciascun esercizio. Le tre gestioni, violando i principi di chiarezza e veridicità delle scritture contabili, sono pertanto dichiarate irregolari sul piano formale.

Sul merito, la documentazione depositata dall’agente persuade il Collegio che le criticità residue siano superate. Quanto alla operazione di annullamento non suffcientemente documentata, l’estratto della cartella del contribuente prova la movimentazione e il discarico della somma riferita all’esercizio 2016: l’operazione è sufficientemente documentata.

Il nodo centrale riguarda la corretta applicazione dell’aggio su voci non previste dalla convenzione. Il contratto di affidamento riconosce un aggio del 14,25% oltre IVA, da applicarsi sugli effettivi incassi, e pone le spese di notifica e postali a carico dell’Amministrazione, con rimborso su idonea documentazione. La tesi del magistrato designato, secondo cui tali spese non entrerebbero nel calcolo dell’aggio, è respinta: le spese postali e di notifica sono ripetibili dal contribuente, anticipate dal concessionario e necessarie alla riscossione coattiva. Non computarle nell’aggio attribuirebbe all’ente il vantaggio indebito di una prestazione gratuita.

La Corte richiama l’art. 4, comma 4, legge n. 202/1991, che rende ripetibili le spese postali e quelle derivanti dagli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., facendole confluire nel ruolo di esazione, e l’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, applicabile agli esercizi di riferimento, che remunera l’attività dei concessionari con un aggio sulle somme iscritte a ruolo e riscosse. Il riferimento alla somma riscossa comprende anche la spesa accessoria ripetibile, necessaria al recupero coattivo. La norma convenzionale, quindi, non può derogare alle norme primarie.

Quanto alla mancata fatturazione, la difesa ha richiamato il d.m. 02.12.1980, che esonera i concessionari dall’emettere fattura per gli aggi, salvo espressa richiesta. Essendo in atti la richiesta dell’agente all’ente, rimasta priva di riscontro, la mancata esibizione della fattura non è elemento dirimente ai fini dell’addebito giuscontabile, soprattutto sotto il profilo soggettivo della condotta. I conti sono quindi dichiarati irregolari senza addebito a carico dell’agente, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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