Contributi agricoli con contratti di affitto falsi: danno erariale e restituzione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 5 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agricoltore che dichiara nelle domande uniche di pagamento la conduzione di terreni in forza di contratti di affitto risultati falsi, perché stipulati con soggetti già deceduti, percepisce indebitamente i contributi comunitari e integra la dichiarazione eccessiva intenzionale di cui agli artt. 29 del reg. CE n. 1782/2003, 30 del reg. CE n. 73/2009 e 60 del reg. CE n. 1306/2013. L’assenza di un valido titolo giuridico di conduzione esclude in radice l’accesso ai sostegni e non può essere surrogata da mere relazioni di fatto con il fondo, che potrebbero persino concretare usurpazione di terreni altrui. In tema di prescrizione, il doloso occultamento del danno sposta il dies a quo al momento in cui, all’esito dell’attività investigativa, sono emersi gli elementi essenziali dell’illecito e la loro riconducibilità al beneficiario, non essendo sufficiente la mera conoscibilità.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha citato in giudizio il titolare di una ditta individuale agricola per danno erariale di euro 53.402,53, percepito a titolo di contributi comunitari erogati da ARCEA per le campagne dal 2008 al 2012 e dal 2014 al 2017. L’accusa muove da una segnalazione della Guardia di Finanza ricevuta il 22 gennaio 2020: il convenuto avrebbe dichiarato falsamente la disponibilità giuridica di alcuni terreni, allegando contratti di affitto stipulati con soggetti deceduti in data anteriore alla sottoscrizione.
Il convenuto ha eccepito l’inesistenza della notifica dell’invito a dedurre, per mancata osservanza del procedimento digitale, e la prescrizione quinquennale del danno riferito al periodo 2008-2012. Nel merito ha invocato la buona fede, l’errore scusabile e il possesso dei terreni in forza di un contratto preliminare registrato, oltre all’indeterminatezza della quantificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione preliminare sulla notifica. L’art. 137, comma 7, c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, impone agli avvocati di notificare a mezzo PEC gli atti giudiziali quando il destinatario sia tenuto a munirsi di indirizzo digitale. Il contesto applicativo non riguarda però la procura regionale della Corte dei conti, il cui impulso notificatorio è regolato dall’art. 6 c.g.c., che prevede la notificazione via PEC come mera possibilità e non come obbligo a pena di nullità. Il Collegio rileva inoltre che il convenuto non contesta la regolarità del procedimento espletato dall’ufficiale giudiziario: dopo un primo tentativo del 29 ottobre 2024, la notifica è stata reiterata il 25 novembre 2024 con deposito presso la casa comunale e avviso a mezzo raccomandata, raggiunta in compiuta giacenza il 15 dicembre 2024. La notifica è dunque legalmente valida.
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. La Corte coniuga l’art. 2935 c.c. con l’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che fissa il termine quinquennale decorrente dalla data del fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. Il consolidato orientamento contabile e di legittimità individua il dies a quo nella conoscibilità obiettiva del danno, salvo retrocedere alla conoscenza effettiva quando cause giuridiche ne abbiano impedito la percezione.
Con specifico riferimento alle indebite erogazioni di contributi comunitari, connotate da stringenti obblighi documentali, non basta la mera conoscibilità degli illeciti: occorre che l’attività investigativa abbia reso evidenti l’evento di danno e la sua ricollegabilità al beneficiario. La produzione di contratti di locazione con soggetti deceduti integra il doloso occultamento in re ipsa. Il dies a quo coincide quindi con la relazione della Guardia di Finanza del 22 gennaio 2020 e, essendo l’invito a dedurre notificato il 25 novembre 2024, l’azione è tempestiva. Le condotte relative a tutte le domande sono unitarie, sicché l’occultamento si riferisce a ogni annualità.
Nel merito l’azione è accolta. La disciplina comunitaria subordina l’erogazione all’esistenza di un titolo giuridicamente idoneo di conduzione. La falsità dei titoli emerge dal decesso dei locatori in data anteriore alla sottoscrizione e dalla condanna del convenuto per il reato di cui all’art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Le dichiarazioni integrano la dichiarazione eccessiva intenzionale, con decadenza dai benefici e obbligo di restituzione integrale. Né la mera conduzione del fondo né situazioni di fatto suppliscono al titolo, potendo configurare usurpazione. La quantificazione è corretta sulla base delle indicazioni dell’organismo pagatore.
Nota della Redazione
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