Giudizio di conto: discarico dell’agente contabile per irregolarità non addebitabili (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 252 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile, ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont., quando il conto risulti sostanzialmente regolare sotto il profilo delle riscossioni e dei versamenti e non emergano ammanchi. L’esiguità delle somme tardivamente riversate in tesoreria e l’assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione inducono ad ammettere il discarico. La mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, cod. giust. cont. non è addebitabile all’agente contabile, poiché costituisce adempimento posto a carico dell’Amministrazione. L’approvazione del conto non esonera l’ente locale dal puntuale rispetto degli obblighi di legge.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto n. 66450 reso dall’agente contabile interno per la riscossione delle contravvenzioni al codice della strada e ai regolamenti comunali di un Comune, per il periodo di gestione dal 01.01.2019 al 30.04.2019. Si trattava dell’ultima gestione dell’agente.
Con la relazione di irregolarità il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo, rilevando la mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno, l’assenza di un verbale di passaggio di consegne e il versamento in tesoreria di tutte le riscossioni dopo la data di cessazione della gestione. Il conto riportava inoltre una partita pendente di modesto importo, pari alla differenza tra il totale dei versamenti e quello delle riscossioni. L’Amministrazione comunale depositava una memoria ricostruendo la natura di tale differenza, mentre la difesa dell’agente contabile insisteva per il discarico e l’archiviazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. e verifica se il conto presenti irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. Il conto è valutato sostanzialmente regolare quanto a riscossioni e versamenti di fine gestione: pur mancando un formale verbale di passaggio di consegne, non risultano partite attinenti a precedenti gestioni del medesimo agente contabile.
Sul versamento tardivo delle somme, il Collegio ne rileva l’esiguità e l’assenza di ammanchi, elementi che inducono ad ammettere il discarico. Rileva inoltre l’assenza di contestazioni sul punto da parte dell’Amministrazione comunale.
Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, cod. giust. cont., il Collegio ne constata la mancata produzione, ma esclude che la carenza possa essere addebitata all’agente contabile: si tratta di adempimento che la legge pone a carico dell’Amministrazione.
Sul contenuto della relazione il Collegio richiama l’ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui la stessa dovrebbe preferibilmente dare conto dell’attività di verifica svolta: regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze del conto, tipologia di entrate e uscite e versamenti in tesoreria, ogni evenienza idonea a determinare un’alterazione dell’assetto contabile.
In conclusione il Collegio approva il conto giudiziale e dispone il discarico dell’agente contabile, demandando agli Organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge e l’adozione di ogni iniziativa volta a conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità e virtuosità. In assenza di condanna, nulla è dovuto per le spese.
Nota della Redazione
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