Cessata materia del contendere nella riliquidazione della pensione dei vigili del fuoco (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 117 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento da parte dell’ente previdenziale, in conformità alla disciplina applicabile, determina la cessata materia del contendere. La pronuncia sopravvenuta dell’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio, esaurendo l’interesse del ricorrente alla decisione. La declaratoria consegue alla verifica documentale dei pagamenti intervenuti e comporta la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale della materia. La mancata costituzione del resistente ne determina la declaratoria di contumacia.
Il Fatto
I ricorrenti, già appartenenti al corpo dei vigili del fuoco, hanno adito la Corte dei conti lamentando che l’INPS non aveva applicato al loro trattamento pensionistico l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973. A sostegno hanno richiamato le sentenze delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021. Hanno chiesto in via principale la riliquidazione del trattamento e, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della norma per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.
Costituitosi, l’INPS ha eccepito la cessata materia del contendere verso uno dei ricorrenti, avendo già riliquidato la posizione in conformità alla circolare n. 68/2022, e ha contestato agli altri la mancata prova dell’appartenenza ai ruoli operativi. Con successiva nota ha comunicato l’avvenuta riliquidazione anche delle pensioni degli ulteriori ricorrenti. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La decisione muove da una verifica preliminare di rito. La Corte dichiara la contumacia del Ministero dell’Interno, rimasto non costituito nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.
Nel merito, il Collegio rileva che l’INPS ha prodotto documentazione attestante l’avvenuta riliquidazione dei trattamenti pensionistici di tutti i ricorrenti, adeguandoli all’aliquota invocata. Il thema decidendum era incentrato proprio sulla mancata applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973: la pretesa azionata è stata quindi integralmente soddisfatta in via amministrativa.
La Corte valorizza il quadro giurisprudenziale di riferimento, richiamato dagli stessi ricorrenti. Le pronunce delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 hanno definito i contorni applicativi della disposizione, inducendo l’ente previdenziale ad adeguarvisi tramite la circolare n. 68/2022. È in questo contesto che si colloca la riliquidazione sopravvenuta.
Da qui la declaratoria di cessata materia del contendere. L’intervento dell’amministrazione ha fatto venir meno l’interesse alla pronuncia, esaurendo la materia del contendere. Le spese di lite sono compensate, con nulla per le spese di giudizio, in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale che ha orientato la condotta dell’ente e ha reso non riconducibile il contenzioso a una soccombenza sostanziale.
La declaratoria assorbe ogni ulteriore questione, compresa quella di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata, divenuta priva di rilievo per la definizione del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.