Aggravamento cautelare e trasgressione: sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. III n. 5532 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di aggravamento delle misure cautelari per violazione delle prescrizioni imposte, l’art. 276 cod. proc. pen. attribuisce al giudice un potere discrezionale che va esercitato valutando la gravità e le circostanze della violazione, al fine di accertare se la trasgressione abbia reso manifesta l’inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari. Il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, se assistito da adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità. La sostituzione con misura più grave è consentita quale che sia la prescrizione violata, purché la condotta riveli la sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso rispetto alle inalterate esigenze cautelari.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 26/09/2024, ha rigettato l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento con cui la Corte di appello aveva sostituito, ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, in relazione a un reato associativo in materia di stupefacenti.
Il ricorrente ha dedotto travisamento della prova e motivazione apparente: il Tribunale avrebbe fondato l’aggravamento su un dato incerto, ossia i precedenti di polizia delle persone incontrate, svalutando il dato certo della loro sostanziale incensuratezza e le giustificazioni addotte per la trasgressione. Ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di carattere generale: in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari.
Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente (Sez. 6 n. 58435 del 04/12/2018) e osserva che la previsione dell’art. 276 cod. proc. pen., nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura già disposta con altra più grave in caso di trasgressione alle prescrizioni, attribuisce al giudice un potere che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione, per verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l’inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5 n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019).
Nel caso concreto, il Tribunale ha fondato l’aggravamento sulla pluralità di violazioni — l’accertata presenza di tre soggetti nell’abitazione, provenienti da altra regione e non autorizzati all’accesso — e sulla circostanza che tali violazioni si erano concretizzate in contatti con persone gravate da precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Da ciò il giudice del merito ha tratto la valutazione dell’inidoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
La Corte qualifica tale apprezzamento come immune da censure di manifesta illogicità e, dunque, insindacabile in sede di legittimità. Ribadisce quindi il principio secondo cui, in tema di aggravamento delle misure cautelari per violazione delle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove sorretto da adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in cassazione (Sez. 5 n. 36060 del 09/10/2020; Sez. 2 n. 3629 del 18/8/1994).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, con trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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