Doppia conforme e travisamento della prova per la prima volta in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 11963 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme di merito, le motivazioni della sentenza di appello e di quella di primo grado si saldano in un unico corpo argomentativo, con l’onere per il ricorrente di confrontarsi in modo puntuale con i contenuti di entrambe. Il travisamento della prova è deducibile per cassazione solo se il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero se entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento, purché di macroscopica evidenza. È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo che prospetti il travisamento per la prima volta con il ricorso, sottraendolo alla cognizione del giudice di appello.
Il Fatto
Il Tribunale, con sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, applicando le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e la diminuente per la scelta del rito, con condanna alla pena detentiva e pecuniaria e con confisca dello stupefacente.
La Corte di appello ha confermato la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo vizi di motivazione, erronea applicazione delle norme sulla valutazione della prova e violazione dell’art. 111, comma 6, Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che nel caso di specie ricorre una doppia conforme di merito: il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, preso atto delle censure, è giunto alla medesima conclusione. Ne deriva che le due motivazioni si integrano in un corpo unico e il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe, evenienza che il Collegio esclude nella specie.
Su questa base i motivi primo e terzo sono giudicati manifestamente infondati. La Corte territoriale ha adeguatamente esposto le ragioni dell’affermazione di responsabilità, richiamando i verbali di arresto, perquisizione e sequestro e ricostruendo in modo coerente la riconducibilità allo stesso ricorrente della sostanza sequestrata, rinvenuta sul ciglio di una strada sterrata accanto al manuale d’uso del veicolo. Tra i due passaggi degli operanti nessun altro era transitato e lo stesso ricorrente ha ammesso la condotta descritta dalla polizia giudiziaria.
Quanto al travisamento della prova, la Corte ribadisce che in caso di doppia conforme esso è deducibile solo se il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze acquisite. Il vizio deve presentare macroscopica evidenza e tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio.
Nella specie il travisamento non risulta dedotto con i motivi di appello e il ricorrente non ha contestato la mancata indicazione di tale censura nel riepilogo contenuto nella sentenza impugnata. Il motivo è pertanto inammissibile anche sotto questo profilo, perché proposto per la prima volta in cassazione, con violazione dei limiti del devolutum.
La Corte dichiara infine inconferente il richiamo agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e inammissibile la censura di erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen.: la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione alle regole di valutazione della prova non è consentita, non essendo l’inosservanza di tali disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiede l’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso