Fatto di lieve entità negli stupefacenti escluso per quantità e organizzazione (Cass. pen. Sez. VII n. 11651 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, anche all’esito delle modifiche introdotte dall’art. 2 del d.l. n. 146 del 2013, convertito in legge n. 10 del 2014, e dalla legge n. 79 del 2014, può essere riconosciuta solo in presenza di minima offensività penale della condotta. La valutazione è complessiva e investe il dato qualitativo e quantitativo della sostanza e gli altri parametri espressamente richiamati dalla norma, ossia mezzi, modalità e circostanze dell’azione. All’esito di tale giudizio è possibile che uno solo degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, restando ogni altra considerazione priva di incidenza. Il motivo di ricorso che riproduce censure già vagliate dal giudice di merito, senza critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la mancata qualificazione del fatto nell’ipotesi attenuata. Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento del reato meno grave di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La tesi difensiva valorizza le modalità della condotta e le circostanze dell’azione che, unitamente al quantitativo ridotto della sostanza, dovrebbero ricondurre la fattispecie nell’ipotesi del quinto comma. Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorso non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti l’impugnazione.
Nel merito, il ricorrente non si confronta con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e quindi immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno dato conto degli elementi di prova ostativi alla riconduzione della fattispecie al quinto comma. Rilevano il cospicuo quantitativo importato dall’estero, il principio attivo in esso contenuto e l’elevato livello di organizzazione dell’attività illecita, con ripartizione di ruoli che attribuiva al ricorrente il ruolo di custode e venditore della sostanza.
La sentenza impugnata sottolinea inoltre che il ricorrente ha ideato il dirottamento della sostanza, ne ha preso personalmente in consegna la droga e ha reperito un ulteriore soggetto per custodirla. Valorizzano, dunque, la potenzialità diffusiva del quantitativo, il contesto del fatto e i collegamenti con l’ambiente internazionale del narcotraffico. Su tali basi i giudici di merito hanno escluso che il fatto fosse connotato da minima offensività.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’attenuante in esame può essere riconosciuta solo in presenza di minima offensività penale. Il giudizio è complessivo e può concludersi con l’esito negativo anche quando un solo indice previsto dalla legge risulti assorbente. Viene citata la Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, che richiama i precedenti arresti delle Sez. U. n. 35737 del 24/06/2010, Rico e Sez. U. n. 17 del 21/06/2000, Primavera, oltre a Sez. III n. 23945 del 2015 e Sez. III n. 32695 del 2015.
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamata Corte cost. sent. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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