Aggravante del metodo mafioso e natura oggettiva nei confronti dei concorrenti (Cass. pen. Sez. VI n. 2831 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell’uso del metodo mafioso attiene alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa e ha, pertanto, natura oggettiva. Essa è valutabile a carico di ciascun concorrente, sempre che questi abbia conosciuto l’impiego del metodo ovvero lo abbia ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. Ne deriva che l’aggravante può essere ritenuta soltanto nei confronti di alcuni dei concorrenti, senza che l’avvenuta esclusione in favore di altro compartecipе al medesimo reato integri un insanabile contrasto o imponga una paritaria esclusione per il coimputato. L’eventuale difetto di interesse del ricorrente, quando l’aggravante risulti comunque applicata per altro più grave capo di imputazione, rende la doglianza inammissibile per carenza di utilità sanzionatoria.
Il Fatto
La vicenda giunge alla Corte dopo un articolato percorso processuale. Una precedente pronuncia di annullamento con rinvio aveva censurato la sentenza di appello per l’esclusione delle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ad alcuni imputati e dell’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. per un capo di imputazione.
In sede di rinvio la Corte di appello riconosceva la sussistenza delle aggravanti in precedenza escluse e rideterminava le pene. Gli imputati propongono ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione dell’associazione di tipo mafioso, oltre al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di nullità del decreto di citazione in appello, sollevata per il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni previsto dall’art. 601 cod. proc. pen. Il motivo è rigettato in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 42124 del 2024, secondo cui la nuova disciplina del termine è applicabile solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024; poiché il giudizio si era svolto in epoca anteriore, il termine ridotto era legittimo.
Sul nucleo centrale, la Corte muove dalla sentenza rescindente, che aveva dettato le coordinate per valutare l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. L’esistenza dell’associazione mafiosa costituisce presupposto dell’aggravante nella forma dell’agevolazione e non dell’uso del metodo mafioso; tale esistenza può essere accertata incidentalmente, senza necessità di un giudicato precedente.
Il giudice del rinvio ha ritenuto sussistente l’uso del metodo mafioso valorizzando il contesto di intimidazione diffusa riferibile al clan, desunto anche dalle dichiarazioni dei collaboratori. La Corte reputa le censure non condivisibili, poiché le fonti dichiarative descrivono un clima omertoso che rendeva superfluo il ricorso a condotte violente per coartare le vittime.
Quanto al profilo di maggiore interesse, il ricorrente, con motivi aggiunti, aveva invocato l’esclusione dell’aggravante disposta, con sentenza definitiva, nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato. La Corte chiarisce che l’aggravante del metodo mafioso, riferita alle modalità della condotta, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti consapevoli (richiamando Sez. IV n. 5136 del 2022). Essa può quindi configurarsi solo verso alcuni compartecipi, senza contrasto ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non essendo il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili configurabile come mero contrasto di principio.
La doglianza è comunque priva di interesse, poiché l’aggravante era stata ritenuta anche nella forma dell’agevolazione per un capo più grave: la sua eventuale esclusione per altro capo non avrebbe inciso sul trattamento sanzionatorio. La Corte rigetta infine i motivi sul quantum, rilevando come gli aumenti siano stati contenuti nei minimi o adeguatamente motivati, e accoglie il solo ricorso della ricorrente per cui non è stato dimostrato alcun apporto causale.
Nota della Redazione
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