Misura interdittiva scaduta: inammissibile il ricorso per carenza di interesse (Cass. pen. Sez. III n. 3039 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta inefficacia di una misura cautelare interdittiva determina il venir meno dell’interesse a impugnare e la conseguente inammissibilità del ricorso. Le misure interdittive non danno luogo ai profili riparatori previsti dall’art. 314 cod. proc. pen., né basta a integrare l’attualità e la concretezza dell’interesse la persistente pendenza del procedimento penale, di cui il giudizio cautelare costituisce solo una fase incidentale. Non assumono rilievo decisivo le ripercussioni lavorative ed economiche dedotte dall’indagato. La sopravvenuta abrogazione di uno dei reati che sorreggevano il titolo cautelare non incide sulla misura ove essa sia ormai scaduta e si fondasse anche su altra fattispecie tuttora penalmente rilevante.

Il Fatto

Il G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia, con provvedimento del 17 aprile 2024, applicava all’indagato — direttore generale di un dipartimento regionale — la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio o servizio ricoperto per la durata di un mese, in relazione ai delitti di cui agli art. 452 bis cod. pen. e art. 323 cod. pen. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza del 14 maggio 2024, rigettava l’appello cautelare.

La difesa proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sull’interesse concreto a ricorrere, sull’assenza di autonoma valutazione, sul giudizio di gravità indiziaria e sull’insussistenza delle esigenze cautelari. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La stessa difesa aveva riconosciuto che il termine di durata della misura interdittiva era ormai decorso, circostanza del resto già evidenziata nell’ordinanza impugnata.

Il Collegio richiama la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità — Sez. I n. 52781 del 09/03/2017, Sez. VI n. 24637 del 21/04/2006, Sez. VI n. 12816 del 19/01/2006 e Sez. IV n. 14422 del 24/11/2005 — secondo cui la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare interdittiva comporta il venir meno dell’interesse all’impugnazione e la conseguente inammissibilità del gravame.

Il principio si articola su due passaggi. Da un lato, le misure interdittive non danno luogo a eventuali profili riparatori ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen.; dall’altro, non vale a integrare l’attualità e la concretezza dell’interesse la persistente pendenza del procedimento penale, di cui il giudizio cautelare costituisce solo una fase incidentale.

Non sono pertanto decisive le deduzioni difensive circa le ripercussioni professionali e retributive subite dall’indagato, destinato ad altro incarico con una differenza economica prospettata.

La Corte aggiunge, per completezza, che la sopravvenuta abrogazione del delitto di abuso d’ufficio ad opera della legge n. 114 del 9 agosto 2024 non avrebbe comunque caducato la misura, ove non fosse nelle more scaduta, poiché l’ordinanza applicativa si reggeva anche sulla fattispecie di cui all’art. 452 bis cod. pen., tuttora penalmente rilevante.

Da qui l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione di ritenere il ricorso presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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