Inammissibile ricorso PM contro restituzione atti per deposito cartaceo (Cass. pen. Sez. IV n. 7009 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione depositata con modalità cartacea anziché telematica, la dichiari inammissibile e restituisca gli atti al pubblico ministero non è affetto da abnormità, né strutturale né funzionale. Esso costituisce esercizio di un potere previsto dall’ordinamento e non determina una stasi insuperabile del procedimento, poiché non preclude al pubblico ministero di reiterare la richiesta nel rispetto delle forme. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
Con decreto del 10 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione “cumulativa” avanzata dall’Ufficio di Procura, rilevando che il deposito era avvenuto in modalità cartacea anziché telematica, come imposto dall’art. 3 del D.M. n. 217 del 29 dicembre 2023.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità strutturale del provvedimento, adottato in violazione dell’art. 175 bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e la sua abnormità funzionale, per avere il giudice sindacato il provvedimento amministrativo con cui era stato attestato il malfunzionamento del sistema informatico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto osservato che il tema del funzionamento o malfunzionamento del sistema informatico, pur di rilevanza generale nel momento di transizione dal processo cartaceo a quello telematico, resta estraneo all’effettivo thema decidendum. Il fulcro della questione è l’impugnabilità del provvedimento da parte del pubblico ministero.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto contro un provvedimento inoppugnabile in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., e non riconducibile alla categoria dell’abnormità. La Corte ha ricordato l’orientamento consolidato: è abnorme l’atto che, per singolarità del contenuto, risulti avulso dall’ordinamento processuale, ovvero quello che, pur espressione di un potere astrattamente legittimo, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. Un. n. 25957 del 26.03.2009, Toni).
Sul piano strutturale, il provvedimento di restituzione degli atti, di natura interlocutoria e privo di delibazione sul merito, non è avulso dal sistema, essendo previsto da diverse disposizioni del segmento procedimentale che origina dalla richiesta di archiviazione, come gli artt. 410 e 411 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l’abnormità della restituzione degli atti per informare la persona offesa (Sez. V n. 3457 del 26.10.2022) e quella che, nella più autorevole composizione, ha precisato che la stasi rilevante si determina solo quando il processo non può proseguire se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (Sez. Un. n. 10728 del 16.12.2021, Fenucci; Sez. Un. n. 20569 del 18.01.2018, Ksouri).
Quanto al profilo funzionale, la Corte ha escluso che la restituzione abbia determinato una stasi insuperabile: il pubblico ministero può rinnovare la richiesta di archiviazione nel rispetto delle forme, dando nuovo impulso alle attività processuali. La terminologia di “inammissibilità” usata dal GIP, per quanto impropria, non incide sul provvedimento di restituzione di fatto adottato. Nemmeno rileva il possibile carattere tardivo della nuova richiesta rispetto al termine di chiusura delle indagini: la richiesta tardiva non determina alcuna nullità, né propria né di quelle successivamente proposte (Sez. VI n. 20742 del 27.03.2012, Corea).
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza le ulteriori statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., non essendo stato proposto dalla parte privata.
Nota della Redazione
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